Per chi si occupa di gestione del personale l’entrata in vigore del cd. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) il 13 agosto scorso ha segnato uno spartiacque.

Il Decreto Trasparenza è stato approvato in attuazione della Direttiva UE 2019/1152, che ha introdotto nella UE l’obbligo per datori di lavoro e committenti di informare i lavoratori delle condizioni del rapporto di lavoro con lo scopo di “garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro”.

Articoli e post che trattano il tema nella sua complessità sono all’ordine del giorno. Qui affrontiamo alcuni aspetti critici, preferendo sinteticità e immediatezza.

È noto che il Decreto Trasparenza impone al datore di lavoro/committente di fornire ai lavoratori informazioni “in modo chiaro e trasparente”, tra gli altri, sui seguenti elementi del rapporto di lavoro: la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi.

Gli obblighi di informativa sugli istituti contrattuali citati possono ritenersi assolti dal datore di lavoro con la sola consegna al lavoratore -cartacea o telematica- del CCNL?

La sola consegna del CCNL non è sufficiente per assolvere gli obblighi in questione.

È possibile dare al lavoratore l’informativa scritta di tutti gli elementi previsti dal Decreto Trasparenza, richiamando per quelli sopra citati gli articoli del CCNL e consegnando il CCNL in vigore -in forma cartacea o tramite intranet-?

Secondo la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2022, è possibile unire ad un’informativa sintetica la consegna del CCNL, ovviamente dando conto delle particolarità aziendali.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2022, con una interpretazione più rigida della norma, sembra richiedere che nell’informativa sia data un’indicazione specifica di tutti gli istituti.

Il datore di lavoro può consegnare al lavoratore non il testo integrale del CCNL integrale, ma una scheda riassuntiva?

È opportuno consegnare in forma cartacea o mettere a disposizione nell’intranet aziendale l’intero CCNL.

Oltre al contratto collettivo nazionale il datore di lavoro deve indicare nell’informativa gli accordi di secondo livello (territoriali e aziendali), se esistenti?

Sì, gli accordi di secondo livello devono essere citati nell’informativa con l’indicazione delle parti stipulanti.

Il testo degli accordi di secondo livello deve essere messo a disposizione dei lavoratori?

Se determinati istituti, per i quali il Decreto Trasparenza impone l’informativa, derivino dagli accordi di secondo livello (ad esempio, il Premio di Risultato), per la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2022 può essere data un’informazione non di dettaglio e gli stessi accordi di secondo livello devono essere messi a disposizione dei lavoratori in forma cartacea o tramite l’intranet aziendale.

Quindi, devono essere messi a disposizione del lavoratore sia il CCNL sia l’eventuale accordo territoriale od aziendale che disciplinino istituti contemplati nella informativa prevista dal Decreto Trasparenza.

Al personale direttivo (quadri, dirigenti), che non è soggetto al vincolo dell’orario di lavoro, deve essere data l’informativa sulla “programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario”?

Per i quadri e i dirigenti è sufficiente il CCNL applicato.

Ai lavoratori già in forza alla data del 12/08/2022 il datore di lavoro/committente è tenuto a dare l’informativa prevista dal Decreto Trasparenza?

Ai lavoratori già in forza alla data del 12/08/2022 l’informativa deve essere data solo a seguito di richiesta scritta e nel termine di 60 giorni dalla richiesta stessa.

Il datore di lavoro/committente ha l’obbligo di comunicare ai lavoratori in forza al 12/08/2022 che hanno il diritto di chiedere le informazioni previste dal Decreto Trasparenza?

No, lo stesso Decreto Trasparenza non impone tale obbligo.

Hanno diritto di ricevere l’intera informativa prevista dal Decreto Trasparenza i lavoratori in forza al 12/08/2022, i quali dopo il 13/08/2022 siano destinatari di una variazione di un solo aspetto del rapporto di lavoro (per esempio, trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, cambio di mansione, aumento di livello, variazione dell’orario di lavoro da full time a part time e viceversa)?

Ai lavoratori già in forza prima del 13.08.2022, in caso di variazione di un elemento del rapporto di lavoro dopo tale data, deve essere data l’informativa riguardante solo l’elemento variato, fatta salva l’eccezione di seguito indicata.

Il lavoratore in forza prima del 13.08.2022 è, comunque, titolare del diritto di chiedere ulteriori informazioni sul rapporto di lavoro relativamente ai dati previsti dal Decreto Trasparenza al datore di lavoro/committente, che è tenuto a fornirle entro 30 giorni dalla richiesta.

Qual è l’eccezione per le quale anche al lavoratore in forza al 12/08/2022 deve essere data l’informativa prescritta dal Decreto Trasparenza?

Al lavoratore, che sia inviato all’estero dopo il 13/08/2022, pur se in forze alla data del 12/08/2022, devono essere fornite per iscritto e prima della partenza tutte le informazioni previste dall’art. 52 D.Lgs. 152/1997 come modificato dal Decreto Trasparenza.

Dal 13/08/2022 anche la lettera di impegno all’assunzione deve contenere le informazioni prescritte dal Decreto Trasparenza?

La lettera di impegno all’assunzione non rientra nella previsione del Decreto Trasparenza.

Per la prestazione in smart working il datore di lavoro ha un obbligo di informativa ai sensi del Decreto Trasparenza?

Lo smart working non è interessato dalle previsioni del Decreto Trasparenza.