Con la sentenza n. 184 del 19 gennaio 2022, il Tribunale di Torino ha riconosciuto agli eredi di un uomo deceduto a seguito di contagio da SARS CoV 2 il diritto al pagamento della somma prevista dalla polizza Infortuni da questi stipulata, ritenendo che l’evento fosse inquadrabile quale infortunio ai sensi delle condizioni di contratto e, come tale, indennizzabile.

Il Tribunale si è pronunciato su un tema che negli ultimi due anni è stato al centro, in dottrina e nell’ambito della medicina legale, di un acceso dibattito, che ha visto contrapporsi due diversi schieramenti sull’indennizzabilità o meno dell’infezione da SARS CoV 2 come infortunio.

Si tratta di un dibattito alimentato dalla legislazione emergenziale e, in particolare, dall’introduzione dell’art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), che ha definito il contagio da SARS CoV 2 come infortunio ai fini dell’erogazione delle prestazioni Inail.

In assenza di specifiche previsioni per le assicurazioni private, si sono quindi schierati, da un lato, i sostenitori della tesi secondo cui l’infezione da SARS CoV 2 è una malattia infettiva virale e che, per tale sua natura, non può qualificarsi come infortunio; dall’altro, chi sostiene, invece, che l’infezione, in quanto evento violento, fortuito ed esterno, rientri in tale definizione.

In tale contesto, si è appunto espresso, con motivazione chiara e puntuale, il Tribunale di Torino che, dopo aver ripercorso i fatti di causa e aver esaminato il testo contrattuale, ha individuato quale danno ristorabile quello da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna ai sensi dell’art. 12 delle condizioni generali di polizza.

Il Tribunale ha, poi, condiviso l’iter argomentativo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in corso di causa, dalla quale è emerso in modo incontrovertibile che nel caso di specie il decesso è stato conseguenza di “una comprovata condizione di insufficienza respiratoria da SARS CoV 2”.

A questo punto, al fine di verificare se la predetta situazione sia in effetti da inquadrarsi quale infortunio e se sia quindi indennizzabile, il Giudice ha proseguito il suo ragionamento, precisando che l’infezione da SARS CoV 2 è dipesa da causa:

  1. fortuita, in quanto trattasi di atto assolutamente non volontario. Il carattere fortuito della causa è, altresì, evidenziato “dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione” (del resto, quando l’assicurato ha contratto l’infezione si era da poco scoperto che la pandemia circolava anche in Italia);
  2. violenta, in quanto, comerilevato dal CTU, il contatto non è dilatato nel tempo e determina “uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale“;
  3. esternaperché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno“.

È stato inoltre sottolineato che nel contratto di assicurazione non fossero escluse le infezioni virali – così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie- e che non sono state documentate da un punto di vista clinico “preesistenti situazioni in grado di facilitare l’insorgenza dell’infezione da SARS-CoV-2, così come la sua sfavorevole evoluzione”.

Il Giudice è quindi giunto alla conclusione che l’infezione da SARS CoV 2 soddisfi la definizione di infortunio contemplata nel contratto di assicurazione.

Da qui la condanna dell’assicurazione al pagamento in favore degli eredi dell’assicurato l’indennizzo come contrattualmente previsto per il caso di infortunio mortale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre al rimborso delle spese di lite ed ai costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Non si tratta dell’unica pronuncia sul tema, altri tribunali si sono pronunciati in senso opposto, pur applicando le norme sull’interpretazione del contratto per giungere a conclusioni difformi (Tribunale di Pesaro, ordinanza del 15 giugno 2021; Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022; Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022).

Nell’ambito del dibattito descritto, ora estesosi anche alle aule dei tribunali, al giurista non resta, dunque, che verificare ogni singolo caso – coadiuvato dal medico-legale cui va necessariamente demandato l’approfondimento degli aspetti clinici -, mediante un approfondimento delle condizioni di contratto ed applicando i criteri interpretativi previsti dal codice civile, al fine di stabilire se una infezione da SARS CoV 2 rientri o meno in copertura e risulti quindi tecnicamente indennizzabile.