Corte di Cassazione, Sez. I, 10.01.2018 n. 380, ordinanza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 380 del 10.01.2018, ha affermato che i crediti nascenti da nuovi contratti i quali, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, vengono stipulati dal debitore in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell’adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato.

Nel caso di specie, un creditore, a seguito del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato preventivo omologato, ha chiesto l’ammissione al passivo in prededuzione del credito costituente il corrispettivo delle forniture di energia elettrica eseguite presso lo stabilimento della società in concordato, allorché la procedura, che prevedeva la prosecuzione dell’attività aziendale in detto stabilimento, era in corso di esecuzione.

Il Giudice Delegato ha ammesso il credito al chirografo e il Tribunale di Milano ha respinto la successiva opposizione allo stato passivo sul presupposto che, accertato che il contratto di somministrazione era stato stipulato a distanza di circa due anni dalla data di omologa, doveva escludersi che il credito da esso nascente potesse ritenersi sorto in funzione o in occasione della procedura minore e che, pertanto, potesse trovare applicazione l’art. 111 L.F..

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del creditore ritenendo la natura prededuttiva del credito ed estendendo così, in maniera significativa, l’ambito di applicazione dell’art. 111 L.F. nell’ipotesi di fallimento conseguente al concordato con continuità aziendale omologato.

La decisione della Corte si fonda sostanzialmente su due ordini di ragioni.

La prima riguarda il fatto che la fase di esecuzione, nella quale si estrinseca l’adempimento del concordato, non può ritenersi scissa rispetto alla fase procedimentale che l’ha preceduta; in tale fase, infatti, il debitore non riacquista la piena disponibilità del proprio patrimonio che resta vincolato all’attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata, dei quali il Commissario Giudiziale, come espressamente stabilito dall’art. 185 L.F., è tenuto a sorvegliare l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza.

La seconda riguarda, invece, la possibilità che nel corso dell’esecuzione del concordato, e proprio allo scopo di darvi adempimento, il debitore si trovi nella necessità di contrarre nuove obbligazioni. In tal caso, tali nuove obbligazioni, in quanto traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz’altro ritenersi sorte in funzione della procedura.

Con tale decisione, la Suprema Corte richiama il principio già espresso nell’ordinanza n. 17911/2016 (nella quale si afferma che il riconoscimento della prededuzione per i crediti post omologa presuppone che i debiti siano assunti “in conformità del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale”) estendendo però il concetto di funzionalità che, infatti, non è più legata all’indicazione analitica del debito di massa nel piano ma allo scopo del piano che viene necessariamente a identificarsi con la prosecuzione dNewsletterell’attività di impresa.

In definitiva, quindi, l’esecuzione di un piano con continuità aziendale comporta, secondo tale prospettazione, un nesso funzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 L.F., di tutte le obbligazioni assunte, se collegate a tale continuità anche se non previste nel piano medesimo, con la conseguenza che i crediti sorti vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato.

La decisione della Corte di Cassazione, sicuramente innovativa, comporta ovviamente una serie di ricadute sia di ordine sistematico che di ordine pratico tra cui, sicuramente, la diversità di disciplina della prededuzione ex art. 111 L.F. tra concordato con continuità aziendale e concordato liquidatorio, per il quale vige ancora la regola che i crediti relativi a forniture eseguite dopo l’omologazione del concordato non possono dirsi sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria conclusasi con l’omologazione.

 

Iscriviti alla Newsletter