L’Accordo per il credito 2015 e la moratoria per le imprese in ripresa
Lo scorso 31 marzo è stata raggiunta l’intesa tra l’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese per una nuova moratoria nell’ambito dell’Accordo per il credito 2015.
L’accordo comprende tre iniziative:
- Imprese in ripresa che prevede la sospensione e l’allungamento dei finanziamenti
- Imprese in sviluppo che si riferisce al finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese
- Imprese e PA che riguarda lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione
Con riguardo alla prima iniziativa, le Piccole e Medie Imprese, così come definite in ambito comunitario, possono richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per 12 mesi.
Non solo. Può anche essere richiesta la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “immobiliare” o “mobiliare” e vi è la possibilità, infine, di avviare operazioni di allungamento dei finanziamenti che si possono tradurre in operazioni di allungamento della durata dei mutui (il periodo massimo è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento ma mai superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari).
La nuova moratoria si rivolge alle PMI che non abbiano beneficiato di sospensione o allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione e, questione di non scarsa importanza, può essere chiesta solo dalle imprese in bonis che non sono, cioè, segnalate dalla banca come sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni.
Peculiare è la questione relativa agli interessi poiché le imprese che hanno sempre rimborsato regolarmente il finanziamento, o il cui finanziamento sia assistito da garanzie pubbliche, manterranno lo stesso tasso di interesse originariamente previsto dal contratto di finanziamento.
In tutti gli altri casi la banca, invece, è autorizzata dall’Accordo a valutare un eventuale incremento del tasso.
Dal lato degli istituti di credito si segnala che le banche che abbiano valutato positivamente l’impresa ai fini dell’accesso alle operazioni di sospensione si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa, purché quest’ultima continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.
La presentazione delle domande da parte delle PMI può avvenire mediante il modello appositamente predisposto dall’ABI o sulla base della modulistica resa disponibile dalle singole banche aderenti.
Prima ancora di ricevere il via libera da parte dell’Autorità di Vigilanza Bancaria Europea, l’ABI, con una circolare dello scorso giugno, ha stabilito le modalità di adesione all’Accordo prevedendo che:
- per gli istituti di credito aderenti al precedente Accordo per il credito 2013 l’adesione all’iniziativa Imprese in ripresa è automatica salvo disdetta
- nelle more dell’implementazione delle procedure necessarie per la realizzazione delle misure previste, le banche possono continuare ad applicare la disposizione del passato Accordo per il credito 2013
- anche gli istituti di credito iscritti all’elenco di cui all’art. 106 TUB possono aderire all’iniziativa se non partecipanti a quella scorsa