Nella baraonda delle agevolazioni alle assunzioni, alcune ancora inutilizzabili per mancanza dei decreti attuativi, non dimentichiamo l’apprendistato di ricollocazione (art. 47, comma 4 D.Lgs. 81/2015).

Tecnicamente non si tratta di una agevolazione all’assunzione, ma nella sostanza costituisce lo strumento allo stato più vantaggioso per assumere lavoratori che abbiano più di 30 anni.

In effetti, la legge consente di applicare a determinate condizioni la disciplina dell’apprendistato formalizzante anche a lavoratori ultratrentenni.

Quali sono le condizioni per assumere con contratto di apprendistato di ricollocazione, oltre ovviamente all’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo formativo allo scopo di favorire la qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore?

E’ possibile assumere con il contratto di apprendistato di ricollocazione lavoratori di qualsiasi età, che siano beneficiari di un trattamento di disoccupazione –NASPI o DISCOLL-.

Si è posto il problema se ‘essere beneficiario’ debba intendersi come ‘già titolare’ della prestazione o come ‘avente titolo’ a riceverla.

L’INPS si è espresso nel senso più restrittivo: può essere assunto con il contratto di apprendistato di ricollocazione solo colui al quale sia già stato riconosciuto il trattamento di disoccupazione (Circolare 108/2018).

In precedenza, peraltro, l’Istituto riteneva che fosse sufficiente la presentazione della domanda di NASPI o DISCOLL da parte del lavoratore (Messaggio 2243/2017).

Ora, è evidente che attendere il provvedimento di liquidazione del trattamento di disoccupazione significare attendere ad instaurare il rapporto di lavoro anche qualche mese dopo la data di presentazione della domanda di NASPI o DISCOLL.

Perché mai, visto che il soggetto disoccupato non percepirebbe alcun trattamento, divenendo immediatamente ‘occupato’?

E’ stato giustamente notato che l’indicazione fornita da ultimo dall’INPS comporta di riconoscere ad un atto amministrativo, quello di liquidazione del trattamento di disoccupazione, efficacia costitutiva del diritto all’assunzione con apprendistato di ricollocazione: conseguenza inammissibile, in contrasto con il principio secondo cui l’atto amministrativo ha solo valore dichiarativo.

Si auspica, quindi, un revirement dell’Istituto, o al limite una pronuncia giurisprudenziale, così da ritenere legittima l’instaurazione di un contratto di apprendistato di ricollocazione con un soggetto disoccupato che abbia presentato all’INPS domanda di trattamento di disoccupazione, avendone i requisiti, nonostante l’Istituto non lo abbia ancora riconosciuto.

In cosa consiste l’opportunità dell’apprendistato di ricollocazione?

Innanzitutto i benefici contributivi sono i medesimi dell’apprendistato professionalizzante.

C’è però una differenza: a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato, i contributi sono dovuti in misura piena.

Ricordiamo che nell’apprendistato professionalizzante i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla conclusione del periodo formativo.

Inoltre, si applica la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per la progressione di inquadramento -con la possibilità di sottoinquadramento- e di retribuzione.

Ulteriore aspetto interessante per l’imprenditore è dato dal fatto che anche gli apprendisti in ricollocazione sono esclusi dal computo degli assunti per l’applicazione di determinate norme, che richiedono il superamento di un limite numerico.

Occorre, invece, fare attenzione nella gestione del rapporto al fatto che al termine del periodo di apprendistato professionalizzante le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine, mentre nell’apprendistato di ricollocazione al termine del periodo formativo non è data la facoltà di recesso e operano le disposizioni generali in materia di licenziamento individuale.