Il 21 novembre è entrata in vigore la legge 165/2021 di conversione del decreto legge 127/2021, che ha introdotto l’obbligo del green pass sul luogo di lavoro a decorrere dal 15 ottobre.

La legge di conversione ha modificato il decreto, portando significative novità.

I.

La principale novità consiste nella facoltà per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 con la conseguenza che i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Immediata conseguenza per i datori di lavoro è la necessità di integrare il documento contenente le modalità operative delle verifiche del green pass ed i documenti lato privacy in uso dal 15 ottobre.

C’è da dire che la previsione di legge presenta criticità dal punto di vista del trattamento dei dati, come evidenziato dal Garante Privacy nella segnalazione al Parlamento e al Governo inviata il 11 novembre scorso. Tra le altre cose, il Garante ha rilevato che “la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri”.

Ancora, il Garante ha precisato che “la prevista consegna del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come situazione clinica e convinzioni personali, pare poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normative giuslavoristica”.

In effetti, il green pass può essere consegnato dal lavoratore vaccinato ed anche da quello tamponato e l’esonero dalla verifica non può che interessare entrambi.

Confindustria nella Nota del 22 novembre ha commentato la novità legislativa, affermando che “spetta al datore di lavoro la decisione in ordine all’esonero dalle verifiche”. In sostanza, il lavoratore che abbia consegnato al datore di lavoro copia del proprio green pass, potrebbe essere comunque oggetto di verifica per decisione del datore di lavoro.

Si tratta di un’interpretazione che potrebbe generare contrasti inutili in una situazione già di difficoltosa gestione quotidiana.

È comprensibile, peraltro, che Confindustria tenti così di sciogliere il nodo che si creerà nel momento in cui non solo il lavoratore vaccinato, ma anche quello tamponato consegni il green pass e il datore di lavoro si trovi a dovere dare agli incaricati indicazioni sui soggetti da verificare e, dal 21 novembre, da non verificare.

Di seguito in sintesi le altre modificazioni rilevanti per il settore privato.

II.

È introdotta la disposizione, fino ad ora presente sotto forma di faq presente sul sito del Governo, per cui, qualora la scadenza del green pass si collochi nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro e non è soggetto ad alcuna sanzione, né disciplinare (comminata dal datore di lavoro) né amministrativa (irrogata dal Prefetto).

Allo stato manca qualsiasi indicazione da parte ministeriale o da parte del Garante Privacy circa la corretta gestione del caso.

Si ritiene possa essere corretto risolvere così il caso: il dipendente, sottoposto a verifica non all’accesso in azienda, ma successivamente durante la prestazione lavorativa, ha diritto –che non gli si può negare- di dimostrare che all’inizio della propria giornata lavorativa era in possesso di green pass valido, esibendo all’incaricato il documento attestante di essersi sottoposto a tampone, che riporta anche l’ora dell’esecuzione. Si tratta della mera esibizione del documento, che non deve essere acquisito in copia dall’incaricato della verifica.

III.

I lavoratori in somministrazione devono essere controllati dall’impresa utilizzatrice e non dall’agenzia, che è tenuta solo ad un’attività informativa nei confronti dei propri dipendenti circa l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro.

IV.

Sono tenuti ad esibire il green pass coloro che accedono in azienda per partecipare a corsi di formazione come allievi (non solo come docenti).

V.

Qualsiasi datore di lavoro può promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per il contrasto e il contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Allo scopo la norma di legge prevede che i datori di lavoro si avvalgano del medico competente.

VI.

Infine, è stata rivista la norma che permette alle aziende del settore privato con meno di 15 dipendenti, sostituire i lavoratori sospesi in quanto privi di green pass (sempre senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del green pass, il lavoratore può essere sospeso e sostituito da un neoassunto a termine: la durata massima della sospensione e del contratto a termine stipulato per la sostituzione è di dieci giorni lavorativi.

Il contratto a termine è rinnovabile fino al 31 dicembre anche più volte.

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