I soggetti interessati dall’obbligo vaccinale sono tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia, nonché i cittadini stranieri iscritti o non iscritti al Servizio sanitario nazionale, che abbiano compiuto 50 anni alla data del 08/01/2022 o che li compiranno entro il 15/06/2022.

Per gli stessi soggetti è previsto l’obbligo di possedere il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.

I due obblighi sono collegati, in quanto la vaccinazione è tra le condizioni per il rilascio del green pass rafforzato (che si ottiene però anche con l’avvenuta guarigione), ma vanno comunque tenuti distinti, perchè diverse sono le tempistiche di entrata in vigore e le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione.

L’obbligo di sottoporsi al vaccino è già vigente dal 08/01/2022 e permarrà fino al 15/06/2022.

Per il mondo del lavoro nulla cambia fino al 15/02/2022.

Scatterà, infatti, il 15/02/2022 e permarrà fino al 15/06/2022l’obbligo per gli over 50 di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro pubblici o privati. Dalla stessa data i datori di lavoro pubblici e privati avranno, quindi, l’obbligo di effettuare i controlli e così di verificare il possesso e la validità del green pass rafforzato da parte degli over 50.

Dal 15/02/2022 i lavoratori over 50 che comunicheranno al datore di lavoro di non essere in possesso del green pass rafforzato o che ne risulteranno privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso/emolumento, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque fino al 15/06/2022.

C’è tempo, ma le aziende devono prepararsi. Tanti gli aspetti da gestire: devono essere aggiornate le procedure interne per l’organizzazione delle verifiche del possesso del green pass in vigore già dal 15/10/2021, le informative privacy e le nomine degli incaricati ai controlli.

Va fatta attenzione ai casi di esenzione, in quanto l’obbligo vaccinale per gli over 50 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute.

E proprio l’esenzione comporta un’ulteriore valutazione in capo al datore di lavoro. La normativa prevede che per il periodo in cui la vaccinazione è omessa (è il caso dell’esenzione) o è differita (è il caso dell’avvenuta guarigione), il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. Si discute se sia un obbligo o una facoltà del datore di lavoro: saranno probabilmente i Giudici del Lavoro a dirimere la questione.

Infine, le sanzioni: l’accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso del green pass rafforzato è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 irrogata dal Prefetto. La stessa violazione è, inoltre, passibile di provvedimento disciplinare.

Anche il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione pecuniaria, ma si tratta di violazione che non riguarda il datore di lavoro.

La sanzione di euro 100 è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate ai soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente individuati in elenchi predisposti dallo stesso Ministero. Si tratta degli over 50 che entro il 01/02/2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che a decorrere dallo stesso 01/02/2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nei termini di legge o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.