La Corte di Cassazione torna a fornire chiarimenti sulle ipotesi in cui non è necessario il rilascio del permesso di costruire.

IL CASO

I Giudici di legittimità hanno deciso il caso di un uomo che, ricevuta l’ordinanza comunale contenente l’invito a sostituire la copertura in fibra di amianto di un manufatto di sua proprietà, ha abbattuto integralmente l’edificio, costruendone uno nuovo con blocchi di calcestruzzo.

L’intervento, che ha comportato l’edificazione di un manufatto di sagoma e volume inferiore a quello precedente, è stato realizzato previa presentazione di una D.I.A. Denuncia di Inizio Attività, da equipararsi, alla data odierna, ad una S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Orbene, la Corte di Cassazione, pur qualificando l’intervento, anche ai sensi del testo novellato c.d. D. L. Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014), quale ristrutturazione edilizia, ha escluso l’abuso edilizio ritenendo sufficiente la sola presentazione della S.C.I.A.

Building Components Arranged On House Plans

Hanno, tuttavia, precisato i Giudici della Suprema Corte che la presentazione della S.C.I.A. è sufficiente se l’intervento di ristrutturazione edilizia consiste nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o di parte di essi, crollati o demoliti, sempre che non rientrino in una zona paesaggistica vincolata e, anche se implichino una modifica della sagoma dell’edificio, rispettino la volumetria complessiva preesistente non incidendo sul carico urbanistico.

Fatti salvi, comunque, tutti i casi in cui è prescritta la d.i.a. (oggi s.c.i.a.) in luogo del permesso di costruire indicati all’ art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001 (interventi subordinati a denuncia di inizio attività).

Cassazione Penale, III sez., 11.12.2015, n. 48947