E’ questo il quesito che la Sezione seconda della Corte di Cassazione ha recentemente rimesso alle Sezioni Unite mediante l’ordinanza interlocutoria n. 23857 del 02.10.2018.

Come noto, tra le obbligazioni del venditore rientra anche quella di garantire il compratore dai vizi del bene oggetto di compravendita.

Il compratore che intenda far valere questa garanzia ha l’onere di denunciare al venditore i vizi del bene entro 8 giorni dalla scoperta e può agire per ottenere, a sua discrezione, la risoluzione del contratto di compravendita, oppure la riduzione del prezzo, oltre, in ogni caso, il risarcimento del danno.

L’azione del compratore, tuttavia, è soggetta ad un termine di prescrizione di 1 anno, decorrente dal momento della consegna del bene.

Ciò, salvo che non intervengano appositi atti interruttivi.

Ed è proprio sulla natura di tali atti che si rinviene un netto contrasto giurisprudenziale, che le Sezioni Unite sono ora chiamate a dirimere.

Secondo un primo orientamento, infatti, per interrompere la prescrizione sarebbe sufficiente un qualsiasi atto, rivolto al venditore, contenente la manifestazione della volontà di voler esercitare la garanzia prevista per legge, anche senza indicazione del tipo di tutela che si andrà a chiedere in sede giudiziaria.

Secondo un secondo indirizzo interpretativo, invece, solo la domanda giudiziale costituirebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione annuale prevista dall’art. 1495 c.c., a nulla valendo la mera costituzione in mora del venditore.

Si attende, quindi, la decisione delle Sezioni Unite, che certamente potrà avere ricadute di notevole impatto sull’esercizio dell’azione di garanzia e sull’esito dei relativi procedimenti.

 (Ordinanza interlocutoria n. 23857 del 02.10.2018)

 

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