Con due recenti interventi legislativi, attuativi di Direttive Europee, sono stati introdotti nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

In particolare:

  1. il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 “relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”;
  2. il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 “sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”.

Il primo ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, il nuovo articolo 25 octies.1: “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

I reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti sono i seguenti:

  • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p., come modificato dal Decreto in commento):

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti..” “Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”

  • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo..

  • Frode informatica (640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno..

Per “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si intende: “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

In relazione alla commissione dei predetti reati presupposto, si applicano all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • da 300 a 800 quote per il delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
  • fino a 500 quote per i delitti di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e “Frode informatica”, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L’articolo precisa, inoltre: “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;
  2. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’Ente le sanzioni interdittive:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Queste disposizioni entrano in vigore oggi, 14 dicembre 2021.

Il secondo Decreto (D.Lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva Riciclaggio) ha, invece, ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Queste disposizioni entreranno in vigore domani, 15 dicembre 2021.

Alla luce di questi recenti ampliamenti, gli Enti sono nuovamente chiamati a valutare i rischi di commissione dei reati, rivedendo ed apportando le opportune modifiche ai propri Modelli Organizzativi.