Con il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, il Governo, oltre ad eliminare i tanto discussi voucher, ha altresì modificato la normativa sulla responsabilità solidale negli appalti. 

La novità più significativa riguarda l’eliminazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, introdotto nell’ordinamento solo da cinque anni con il Decreto Legge n. 5/2012 (convertito con modificazioni con L. n. 35/2012).

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 sancisce all’art. 29, comma 2, la responsabilità solidale di committente ed appaltatore, nonché di eventuali subappaltatori, per tutti i crediti retributivi e contributivi ed i premi assicurativi nel periodo di esecuzione del contratto di appalto, nel limite dei due anni dalla cessazione dello stesso.

Nella formulazione conseguente alla modifica introdotta nel 2012, l’art. 29, comma 2, consentiva al committente di eccepire nel giudizio promosso dal lavoratore il beneficio della preventiva escussione, e quindi di chiedere che l’azione esecutiva fosse intentata nei suoi confronti solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Tale beneficio è stato abolito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, nel dichiarato intento di tutelare i lavoratori e rendere più agevole il recupero dei crediti maturati, la cui richiesta di pagamento potrà ora essere rivolta in via diretta al soggetto economicamente più forte, sia esso il committente, appaltatore o subappaltatore.

È fatto comunque salvo il diritto del committente di agire nei confronti dell’appaltatore (ed eventuale subappaltatore) per ottenere il rimborso di quanto pagato.

Sempre in tema di responsabilità solidale negli appalti altra modifica introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 è l’abrogazione del primo periodo dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che attribuiva ai contratti collettivi la facoltà di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla legge, purché fossero individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, possibilità quindi ora non più consentita.

Il Decreto Legge è stato convertito senza modificazioni con L. 20 aprile 2017, n. 49.

 

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