Il 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi “Requisiti Tecnici” e “Asseverazioni” che regolamentano, fra tutto, l’accesso agli incentivi fiscali del Superbonus, introdotto dal Governo con il cd. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Dal 6 ottobre il pacchetto di misure fiscali è, dunque, pienamente operativo.

Vediamo, in sintesi, i contenuti dei due provvedimenti relativamente al Superbonus, introdotto, come noto, nel tentativo di rilanciare il settore edilizio, da anni in forte crisi.

Il Decreto Requisiti Tecnici definisce dettagliatamente i presupposti per accedere alla detrazione e, fra tutto, ribadisce i soggetti a cui ne è consentita la fruizione, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi oggetto della stessa, sino a disciplinare, nell’allegato B del provvedimento, le percentuali di detrazione e i massimali di costo per ogni tipo di intervento.

Il Decreto Asseverazioni, invece, prevede le modalità concrete di presentazione delle asseverazioni relative agli interventi eseguiti e le relative caratteristiche.

L’assetto normativo così delineato prevede che il Superbonus venga erogato in relazione alle spese sostenute dai contribuenti, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di efficientamento energetico, antisismici, per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Gli interventi che possono dar luogo al beneficio fiscale sono dettagliati nell’art. 119 del Decreto Rilancio.

A seconda della tipologia di opera realizzata è prevista una determinata quota di detrazione.

Fra quelle alle quali l’incentivo si applica nella misura massima prevista, pari al 110%, si annoverano:

– gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

– gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (i) a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, (ii) a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, o con (iii) impianti di microcogenerazione;

– gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (i) a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, o con (ii) impianti di microcogenerazione;

– gli interventi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

I soggetti che possono beneficiare della detrazione sono:

  • le persone fisiche, per gli interventi effettuati su immobili al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa,
  • i condomìni,
  • gli Istituiti autonomi case popolari (IACP) e gli enti con le medesime finalità,
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi eseguiti sugli immobili assegnati in godimento ai soci.

Per essere ammessi alle detrazioni è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e l’asseverazione della congruità delle relative spese sostenute che, una volta compilate dai tecnici sul sito di ENEA, tramite i moduli allegati al Decreto Asseverazioni, dovranno essere trasmesse agli organi competenti.

Tali relazioni, che costituiscono dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, possono avere ad oggetto sia l’opera conclusa che lo stato avanzamento lavori relativo all’intervento che si vuole realizzare.

La detrazione in esame viene ripartita in n. 5 quote annuali di pari importo.

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, i beneficiari possono anche optare, alternativamente, per:

  • il cd. sconto in fattura, ovvero un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al soggetto che ha eseguito l’intervento, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso;
  • la cessione del credito d’imposta.

La scelta per una delle due opzioni alternative alla fruizione diretta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020, secondo le modalità prescritte dal Direttore dell’Agenzia nel provvedimento del 12 ottobre scorso.

Non resta, dunque, che verificare se ed in che misura il Superbonus, unitamente agli altri incentivi fiscali introdotti dal Governo nell’ambito immobiliare, rappresenteranno un sufficiente volano per la ripresa del settore delle costruzioni.