Il trasferimento del lavoratore consiste nel mutamento definitivo della sede di lavoro da un’unità produttiva ad un’altra.

Non si tratta di una decisione che l’imprenditore può assumere liberamente: l’art. 2103 c.c. richiede, infatti, che il trasferimento sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

La legge impone anche altre limitazioni al trasferimento in casi particolari (ad esempio: permessi ex lege 104, attività sindacale).

Ulteriori vincoli possono essere eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva.

Ma cosa accade quando il lavoratore presta servizio presso un committente, nell’ambito di un appalto, ed il committente manifesta il non gradimento per la sua presenza?

La prima valutazione da farsi è se la sede del committente presso cui viene comandato il lavoratore sia effettivamente qualificata o qualificabile come unità produttiva dell’appaltatore.

Se non lo è, lo spostamento del dipendente non soggiace alle regole sul trasferimento.

Nel caso in cui, invece, lo sia, la Corte di Cassazione, con un orientamento andato via via consolidandosi, da ultimo con l’ordinanza n. 4198/2026, ha chiarito il perimetro di legittimità del trasferimento disposto in una situazione come quella oggetto di domanda.

Più precisamente, la Corte di Cassazione ha, innanzitutto, stabilito che la presenza o meno di una clausola contrattuale di gradimento non è decisiva ai fini della valutazione della validità del trasferimento.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che il parametro per la legittimità del trasferimento è quello secondo cui il mutamento del luogo di lavoro dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’art. 2103 c.c. e non necessariamente a ragioni punitive e/o disciplinari: il tutto in un contesto, però, di ragionevolezza.

In sostanza: se il mutamento di sede, in considerazione del conflitto venutosi a creare tra committente e lavoratore (i.e. non gradimento) si pone tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico-organizzativo-produttivo, anche eventualmente al fine di scongiurare provvedimenti di maggiore rilievo per il lavoratore, il trasferimento può ritenersi legittimo.

Una soluzione, quindi, quella sopra considerata che mira a bilanciare le esigenze dell’impresa con la tutela del lavoratore, senza comunque trasformare il gradimento del committente in un potere illimitato sul rapporto di lavoro.