Eccoci alla seconda puntata de “Il Filo dell’Ip”, la nostra rubrica bimensile sui temi del tessile moda.

Oggi vedremo come è possibile proteggere i prodotti del comparto tessile moda dai comportamenti scorretti dei concorrenti che vanificano lo sforzo creativo e gli investimenti effettuati, arrecando spesso danni ingenti.

Per rendere tutto più chiaro partiamo da due casi classici.

Caso 1: uno storico produttore di tessuti realizza un particolare tessuto realizzato con filati di ottima qualità, caratterizzato da un intreccio di trama e ordito e una mano peculiari e da una fantasia facilmente individuabile e distinguibile. Il tessuto è presentato a Première Vision e viene apprezzato dai potenziali acquirenti che richiedono poi la metratura necessaria per la realizzazione di un capo campione. Uno di questi potenziali clienti, però, una volta ricevuto il campione di tessuto, decide di farlo produrre a basso costo ad un proprio fornitore cinese.

Caso 2: una casa di moda che si occupa sia della creazione che della vendita diretta della propria linea di abbigliamento presenta i capi della collezione durante una sfilata e pubblica on line il relativo catalogo. Alcuni dei capi vengono riprodotti in modo identico per taglio, modello e fantasia da parte di un concorrente.

Queste condotte sono lecite? Come è possibile tutelarsi?

Le condotte appaiono intuitivamente illecite ma come è possibile prevenire situazioni del genere? Quali sono gli strumenti di tutela offerti dalla legge?

Ci sono casi, piuttosto rari, in cui un tessuto può avere caratteristiche tecniche da consentirne la brevettazione ma, normalmente, la tutela più efficace è quella conferita ai disegni e modelli.

Il disegno e modello è l’aspetto di un prodotto o di una sua parte in quanto particolare risultato ottenuto dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e dei materiali utilizzati e/o del suo ornamento.

Occorre però che si tratti di caratteristiche dell’aspetto non funzionali, che non è necessario riprodurre nelle loro esatte forme e dimensioni per permettere al prodotto di svolgere la propria funzione tecnica.

Ma quali sono i requisiti per proteggere un filato, un tessuto, un abito?

Sono due:

  • novità che si verifica quando nessun disegno o modello identico, ossia con caratteristiche che differiscono solamente per dettagli irrilevanti, sia stato divulgato al pubblico. Nel comparto tessile e abbigliamento, la giurisprudenza ha considerato sufficienti anche lievi variazioni;
  • carattere individuale: che si ha quando l’impressione generale che il disegno o modello suscita nell’utilizzatore informato (ossia chi, pur non essendo un esperto del settore, ha una grado di conoscenza del settore stesso e presta un grado di attenzione superiore a quelli del consumatore medio) differisce in modo significativo da quella suscitata da qualsiasi altro disegno e modello che sia stato divulgato al pubblico.

Detto questo, come può essere protetto un disegno e modello?

Sia la normativa europea (Regolamento (CE) n. 6/2002) che quella italiana (D.lgs. n. 30/2005) prevedono la possibilità di tutelare il design attraverso il disegno e modello registrato. La registrazione avviene quando la domanda di deposito del titolare supera il controllo formale dell’ufficio competente (l’EUIPO per il disegno e modello comunitario e per quello italiano l’UIBM), dura per 5 anni dalla data di deposito e può essere rinnovata di volta in volta per ulteriori 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. A variare nel caso di disegno e modello comunitario o nazionale è l’ampiezza territoriale della tutela: tutti gli Stati membri dell’UE nel primo caso e il territorio italiano nel secondo. Entro 6 mesi dal deposito nazionale, poi, è anche possibile chiedere l’estensione della tutela a livello europeo.

Detto questo, è vero che la registrazione è una tutela importante ma normalmente, in ragione della stagionalità dei prodotti che spesso caratterizza il settore, una procedura formale ha senso per quegli abiti o tessuti continuativi che presentino le caratteristiche per ottenere la registrazione.

Per queste ragioni, a livello europeo è stata introdotta un’altra interessante forma di protezione che non necessita della procedura di registrazione ma nasce con la prima divulgazione certa del modello e disegno all’interno dell’UE e, in particolare, degli ambienti specializzati del settore.

Si tratta del disegno e modello comunitario non registrato che garantisce una forma di protezione immediata e temporanea della durata di 3 anni dalla divulgazione che non può essere prolungata ed ha validità su tutto il territorio UE.

Peraltro, qualora il produttore di filati, di tessuti o la casa di moda decida poi che, in ragione del successo, della iconicità del capo o di altre valutazioni, si più conveniente registrare il modello potrà farlo nel cosiddetto periodo di grazia, che dura 12 mesi dalla prima divulgazione.

Cosa si intende per divulgazione?

Per i modelli e disegni non registrati la divulgazione coincide con la data della prima presentazione al pubblico che li renda ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati del settore di riferimento. Pensiamo, per il comparto tessile e abbigliamento, alla partecipazione a Première Vision, Milano Unica, Pitti od altra esposizione internazionale ma anche una sfilata, la pubblicazione in un catalogo on line o in una rivista, una campagna pubblicitaria su larga scala possono costituire una divulgazione.

Non così, invece, la rivelazione a terzi vincolati da obblighi di riservatezza. Di qui l’importanza, quando ad esempio si consegna a terzisti un modello non ancora divulgato affinchè contribuiscano alla sua realizzazione, di sottoscrivere prima, un accordo di riservatezza.

È chiaro invece che, quando si tratti di modello registrato, la divulgazione coincide con il deposito della domanda o, se rivendicata, della priorità.

ATTENZIONE quindi perché la divulgazione assume un rilievo fondamentale soprattutto per il design non registrato perché la capacità di dimostrare il momento in cui è avvenuta è indispensabile ai fini della sua protezione.

Infine qual è l’ambito di protezione offerta ai filati, ai tessuti e agli abiti dai modelli?

Nel caso di modello registrato, tutti i soggetti diversi dal titolare, a meno che quest’ultimo li autorizzati, non potranno utilizzare disegni e modelli identici o che differiscano per dettagli irrilevanti e questo vale anche sei i concorrenti siano giunti alla creazione del loro modello in buona fede, senza aver volutamente copiato quello oggetto di registrazione, di cui possono anche non essere a conoscenza.

Nel caso di modello non registrato che venga copiato, l’impresa dovrà provare la data di divulgazione (da cui decorre la protezione), la sussistenza dei requisiti di novità e di carattere individuale e la contraffazione intenzionale da parte del soggetto che era a conoscenza dell’esistenza del prodotto.

A questo punto, è facile comprendere come, in assenza di registrazione del design, nel CASO 1 sarà più agevole ottenere la protezione del tessuto non registrato in ragione della certezza della conoscenza da parte del concorrente.

Anche per il CASO 2 ci sono state, però, sentenze che hanno statuito come l’assoluta sovrapponibilità delle scelte stilistiche in relazione a ogni minimo profilo di un capo d’abbigliamento consente di ritenere azzerata la probabilità di un’involontaria e casuale ripresa degli stessi.

Infine, a chiusura del sistema, al concorrente che imita pedissequamente gli elementi caratterizzanti di un prodotto altrui è possibile contestare la concorrenza sleale e, in particolare, l’imitazione servile in, cui il parametro di riferimento non è più l’utilizzatore informato ma è il consumatore medio, e la violazione dei principi di correttezza professionale.