Con la sentenza n. 24755 del 08.10.2018 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dei criteri di scelta da utilizzare in caso di licenziamenti collettivi.

Nel caso in esame, la società aveva raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, nel quale era stato previsto, quale criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, la prossimità al trattamento pensionistico.

L’applicazione di tale criterio in modo trasversale a tutta l’azienda aveva determinato il licenziamento di un lavoratore non addetto ai settori interessati dagli esuberi dichiarati nella lettera di avvio della procedura, che, pertanto, aveva impugnato il recesso.

La Corte, a conferma del proprio orientamento, ha ricordato che l’individuazione, in sede di consultazione con le organizzazioni sindacali, dei criteri di scelta è utile a minimizzare il costo sociale della riorganizzazione produttiva purché tali criteri siano oggettivi, generali e operino senza discriminazioni tra i dipendenti.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che il criterio della “maggiore vicinanza alla pensione” sia coerente con la finalità di attribuire alla procedura un minor impatto sociale, in quanto “astrattamente oggettivo e in concreto verificabile”, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità alla pensione.

Tale criterio è stato ritenuto applicabile a tutti i dipendenti, a prescindere dall’assegnazione degli stessi ai settori interessati dalla crisi.

 

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