Con l’approvazione alla Commissione Agricoltura della Camera, il 28 novembre scorso, del provvedimento “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, è finalmente legge l’atteso Testo Unico che ora passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

La legge, che riassume, in soli 90 articoli, tutta la normativa precedente, fornisce al settore vitivinicolo un unico, agile, testo di riferimento e mette in atto una notevole semplificazione burocratica in diversi ambiti che vanno dalla produzione alla commercializzazione del vino, alla tutela delle denominazioni di origine e delle menzioni tradizionali, sino al sistema dei controlli ed alla disciplina delle sanzioni.

L’art. 2 del Testo Unico definisce l’ambito di applicazione, individuato nella produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli ed il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli oggetto dei Regolamenti Europei del Parlamento Europeo e del Consiglio (1308/2013, 1306/2013), del Regolamento delegato della Commissione (2016/1149) e del Regolamento di esecuzione (2016/1150). L’art. 2 precisa poi che il Testo Unico contiene altresì le norme “per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di alcuni operatori del settore delle sostanze zuccherine e per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e delle bevande spiritose”.

Approvato il testo unico del vino

Fra le novità più rilevanti, l’introduzione nell’etichetta di sistemi di informazione che utilizzano le nuove tecnologie che consentirà una maggior informazione del consumatore e la semplificazione dei controlli i cui esiti confluiranno tutti nel RUCI, Registro Unico dei controlli: viene quindi finalmente introdotto un raccordo fra le numerose autorità che effettuano le verifiche e che dovranno condividerne gli esiti riducendo, così, gli accessi alle cantine.

Sul fronte delle sanzioni si introduce il principio del ravvedimento operoso in ragione del quale le sanzioni amministrative relative alle mere irregolarità formali potranno essere ridotte purché non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o non siano stati elevati verbali di contestazione.

Infine, da estimatori del variegato panorama enologico nazionale, non possiamo non dar conto dell’innovazione prevista all’art 7, dedicato alla salvaguardia dei vigneti eroici o storici: potranno essere finanziati interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti situati in zone a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano pregio paesaggistico, storico e ambientale tale per cui in queste “aree vocate alla coltivazione della vite le condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche in quanto strettamente connesse alla peculiarità del territorio di origine”.

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