Beneficenza: cosa cambia per le imprese dopo il caso Ferragni?
Il 21 luglio scorso è entrata in vigore la Legge 19 giugno 2020 n. 120, recante “Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti”, già nota alle cronache come DDL Ferragni; si tratta di un provvedimento atteso a lungo, nato dal clamore mediatico del “Pandoro Gate”.
- IL CASO
La vicenda la conosciamo tutti. Nel 2022, in occasione del Natale, la celebre impresa dolciaria Balocco lanciò sul mercato il “Pandoro Pink Christmas”, ricoperto di zucchero rosa e contraddistinto dal marchio “Chiara Ferragni”, associando la vendita a un’iniziativa benefica in favore delle attività di ricerca dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino.
Un anno dopo, l’AGCM (Autorità Garante delle Comunicazioni e del Mercato) sanzionò sia Balocco S.p.A. che due società riconducibili a Chiara Ferragni – Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l. ,- assumendo che la comunicazione commerciale associata al prodotto fosse risultata inidonea a fornire una rappresentazione corretta dell’iniziativa benefica, inducendo i consumatori a ritenere che l’acquisto contribuisse a una donazione all’Ospedale.
- LE NOVITA’
Due le novità salienti: l’introduzione di specifici obblighi informativi e la previsione di notifiche preventive per tutte le imprese che promuovono prodotti i cui proventi siano in parte destinati a fini di beneficenza. Esaminandole partitamente:
1) i produttori e i professionisti dovranno indicare, in modo chiaro e con adeguata evidenza grafica, sulle confezioni dei prodotti e sugli altri materiali pubblicitari eventualmente utilizzati:
a) i beneficiari;
b) le finalità cui saranno destinati i proventi devoluti;
c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo devoluto per ogni unità di prodotto.
Gli obblighi si applicano a tutte le comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità tradizionale e l’influencer marketing.
2) I produttori e i professionisti dovranno comunicare all’AGCM:
i) almeno 15 giorni prima della commercializzazione del prodotto: il destinatario, la finalità, e la quota dei proventi destinati e il termine entro cui sarà eseguito il versamento dell’importo destinato al beneficiario;
ii) entro tre mesi dalla scadenza dei 15 giorni di cui al punto che precede: l’avvenuta esecuzione del versamento. .
- LE SANZIONI
In caso di violazione dei predetti obblighi informativi e di notifica preventiva, l’AGCM potrà (salvo che le fattispecie costituiscano reato o integrino una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che andranno da 5.000 a 50.000 Euro e – attenzione! – imporre la pubblicazione della sanzione, applicando poi, in caso di inottemperanza, un’ulteriore sanzione sempre da 5.000 a 50.000 euro.
La legge specifica che la sanzione sarà commisurata al prezzo di listino del prodotto pubblicizzato e al numero di prodotti messi in vendita e prevede che il ricavato delle sanzioni sarà, per il 50%, destinato a iniziative solidaristiche da individuarsi con decreto interministeriale.
Il testo normativo si conclude con il richiamo, in quanto compatibili, alle disposizioni dell’art. 27 del Codice del Consumo (inclusi i poteri cautelari e istruttori dell’AGCM e il regime sanzionatorio previsto per le pratiche commerciali scorrette).
- COSA FARE
Posto che il dettato normativo trova applicazione per tutte le campagne pubblicitarie iniziate dopo il 21 luglio 2026, data dell’entrata in vigore della Legge, cosa dovranno fare in concreto gli imprenditori impegnati in campagne pubblicitarie di questo tipo?
Sicuramente, per poter adempiere correttamente sia agli obblighi informativi che alle notificazioni preventive all’ACGM dovranno: i) pianificare le loro campagne pubblicitarie tenendo conto del termine dei 15 giorni per la notificazione preventiva all’AGCM e dell’obbligo successivo di comunicare l’avvenuto versamento; ii) verificare per tempo i loro materiali di comunicazione assicurandosi di aver inserito tutte le informazioni richieste; iii) coordinarsi, sia per le informazioni che per le tempistiche, con eventuali influencer e/o partner coinvolti nella campagna pubblicitaria.

