Nella nuova formulazione dell’art. 21 bis d.l. n. 83/2015 è caduto qualsivoglia riferimento all’anno 2015: la novità introdotta dalla legge di stabilità rende quindi permanente, dopo l’applicazione in via sperimentale per l’anno 2015, il credito d’imposta a favore del cittadino o dell’impresa che abbiano definito una controversia mediante lo strumento della negoziazione assistita o dell’arbitrato.

Il consolidamento del beneficio fiscale ha dunque potenzialmente un vasto numero di interessati se si considera che la negoziazione è condizione di procedibilità per le controversie in tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e per quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti l’importo di € 50.000,00 nonché per separazioni personali e divorzi.

Il bonus consiste in un credito di imposta, commisurato al compenso pagato al proprio avvocato fino all’ammontare di € 250,00, del quale diviene titolare il contribuente nei confronti dell’erario e che potrà essere utilizzato dallo stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale credito può essere quindi portato in compensazione alle imposte dovute ma non dà luogo a rimborso; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta.

La legge di stabilità, per l’operatività della norma, prevede l’adozione di un decreto interministeriale che stabilisca le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta e i controlli sull’autenticità della stessa.

Proprio in questi giorni, l’8 gennaio 2016, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 è stato pubblicato il decreto interministeriale di attuazione dell’art. 21 bis del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n. 132.

DUE INDICAZIONI PRATICHE:

  • per quanto riguarda le domande per il riconoscimento del credito di imposta per l’anno 2015 esse potranno essere presentate dall’11 gennaio 2016, per i trenta giorni successivi, e quindi entro il 10 febbraio 2016 accedendo al sito del Ministero della Giustizia, sezione Home, Strumenti, Incentivi Fiscali dove sarà possibile attivare la procedura on line.
  • quanto al modello 730/2016 periodo d’imposta 2015, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il quadro G rubricato crediti di imposta, sezione VIII, rigo 11 è dedicato a questa nuova agevolazione.