Del contratto di rete e dell’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ne abbiamo parlato rispettivamente con le news del 10 gennaio e del 20 dicembre.

Su tali temi si registra ora l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le circolari n. 6 e 7 del 29 marzo 2018.

Con la circolare n.6 – emanata proprio in conseguenza della sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale – l’Ispettorato afferma che il regime di responsabilità solidale si applica non solo al contratto di subfornitura ma anche ai casi di distacco, sia ordinario sia transnazionale.

Con la circolare n.7 l’Ispettorato affronta, invece, il tema dell’eventuale utilizzo fraudolento del contratto di rete che potrebbe dare luogo ad ipotesi di somministrazione di lavoro e/o di distacco illeciti.

Dopo avere ripercorso i tratti salienti del contratto di rete, l’Ispettorato chiarisce che “la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la ‘platea’ dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi ‘a fattor comune’ al fine di collaborare agli obiettivi comuni”.

Viene poi precisato che “i lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa”.

Conclude l’Ispettorato richiamando l’attenzione sul fatto che “le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a fare data dalla messa ‘a fattor comune’ dei lavoratori interessati”.