E’ entrata in vigore lo scorso 5 giugno la tanto attesa Legge n. 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla regolamentazione delle convivenze.

Tra le numerose novità merita particolare considerazione la facoltà concessa ai soggetti uniti stabilmente da legami affettivi di coppia, di disciplinare i propri rapporti patrimoniali mediante sottoscrizione di un apposito contratto di convivenza, previa richiesta di registrazione della convivenza stessa all’anagrafe del Comune ove questa si svolge.

A tal proposito, le nuove disposizioni normative hanno attribuito anche agli avvocati un ruolo centrale nella formalizzazione di detti accordi in quanto, sia la sottoscrizione del contratto che le eventuali successive modifiche, devono necessariamente essere redatte in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, il professionista è tenuto a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nei registri anagrafici.

In particolare, nel contratto i conviventi potranno:

  • determinare la propria residenza, ovvero il luogo in cui decidono di convivere;
  • regolamentare le modalità di contribuzione al menage familiare, in relazione alle sostanze, al patrimonio ed al reddito di ciascuno, oltre che alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • specificare il regime patrimoniale della comunione dei beni (scelta che potrà essere modificata in qualsiasi momento a discrezione di conviventi).

Coppie di fatto: al via ai contratti di convivenza

La nuova legge concede altresì ai conviventi di sciogliere, di comune accordo o unilateralmente, il vincolo contrattuale con le medesime modalità e forme previste per la sua stipulazione.

Anche in questo caso il professionista dovrà comunicare la risoluzione o il recesso al Comune di residenza dei conviventi per le relative annotazioni nei registri di stato civile e, nella specifica ipotesi di recesso unilaterale, sarà tenuto a notificare copia dell’atto al convivente non recedente, affinché sia messo a conoscenza della volontà dell’altro.

Nell’ipotesi in cui la casa familiare sia nell’esclusiva disponibilità del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, un termine, non inferire a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

Da ultimo, la Legge n. 76/2016 ha inoltre riconosciuto il diritto del convivente indigente, che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, a percepire dall’altro gli alimenti, anche se per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Si tratta di importanti novità legislative che, come confermato dal Consiglio Nazionale Forense con comunicato del 13.05.2016, rappresentano un ulteriore passo avanti nel riconoscimento di nuove funzioni e responsabilità degli avvocati “per rendere un servizio competente ed efficiente e fare in modo che le nuove tutele riconosciute dall’ordinamento ai propri cittadini possano effettivamente dispiegarsi”.