Lo scorso 28 dicembre il Tribunale di Roma ha aggiornato le proprie tabelle per la liquidazione del danno biologico.

Le nuove tabelle capitoline, consultabili al link http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/Tribunale_di_Roma_Tabelle.pdf, sono il frutto di una approfondita riflessione, resasi necessaria a seguito delle novità normative in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, introdotte dalla legge n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale sanitaria e dalla legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che è andata a sostituire gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il Presidente del Tribunale di Roma, all’esito della discussione che ha coinvolto le sezioni civili, ha ritenuto di non poter ulteriormente utilizzare le tabelle milanesi rivisitate nel 2018 ed inviate dal Tribunale di Milano ai giudici per la loro applicazione.

In tema di danno biologico, non è in contestazione l’utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano – che il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte delle proprie tabelle -, ma le modalità di costruzione della tabella relativamente:

i) all’incremento del valore del punto in considerazione;

ii) alla gravità dei postumi;

iii) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;

iv) al criterio utilizzato per la determinazione della personalizzazione.

Nelle tabelle sono indicati, altresì, i criteri da applicare alle categorie di danno morale o soggettivo, danno parentale, danno punitivo, decesso per causa diversa dal fatto illecito del danneggiante. Sono state, inoltre, aggiunte le voci di danno catastrofale biologico e morale, prima non contemplate.

Ma il dato di maggior rilievo è l’adozione, per il danno biologico, di una funzione di crescita del valore monetario del punto di invalidità, fino al 40%, coincidente con quella recepita dalle tabelle milanesi.

Pertanto, salvo le peculiarità del caso concreto, tutte le invalidità fino al 40% saranno uniformi, a prescindere dal criterio di calcolo adottato dal giudicante, ovvero sia che si applichino le tabelle milanesi sia quelle romane.

Viene così parzialmente eliminata la precedente disparità di trattamento tra le due tabelle e determinato in tal modo un sistema di calcolo sempre più omogeneo a livello nazionale.

Ciò, in linea a quanto auspicato dalla Suprema Corte, la quale sul punto si è più volte espressa – al fine di garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio di casi analoghi -, individuando un riferimento liquidatorio conforme alla valutazione equitativa del danno non patrimoniale, sinora tradotto nell’utilizzo delle tabelle milanesi.