Disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo alla seconda scadenza contrattuale: la forma scritta è necessaria?
In una recente sentenza la Corte di Cassazione fornisce un’importante interpretazione dell’art. 2 della Legge n. 431 del 1998, chiarendo quali requisiti formali debba avere, ai fini della sua validità, l’atto con cui si disdetta il contratto di locazione ad uso abitativo alla seconda scadenza contrattuale.
Il primo comma dell’articolo statuisce che:
“Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni… Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni…”
Muovendo dal tenore letterale della norma, la Suprema Corte rileva come il legislatore abbia previsto un doppio requisito formale per la disdetta, richiedendo che la volontà di non rinnovare il contratto alla seconda scadenza contrattuale venga manifestata tramite lettera e, dunque, in forma scritta e che il relativo atto venga portato a conoscenza del destinatario tramite raccomandata.
Requisiti, questi, che tuttavia non vengono prescritti dal legislatore, nè direttamente, nè indirettamente, a pena di nullità o invalidità della disdetta.
Conclude, quindi, la Suprema Corte che la disdetta in esame può essere validamente compiuta anche in forma orale, purchè giunga a conoscenza del destinatario sei mesi prima della scadenza contrattuale.
In tale ipotesi il compimento di detto atto, se contestato, potrà essere oggetto di una confessione stragiudiziale o giudiziale della controparte.
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