Fallimento e contratto preliminare: le facoltà del curatore
Cass. Civ., SS.UU. 16.09.2015 n. 18131
E’ stato valutato dalle Sezioni Unite il seguente quesito:
il curatore può esercitare la facoltà di sciogliere il contratto preliminare con il quale l’imprenditore fallito ha promesso in vendita un immobile?
Dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte ha risposto affermativamente al quesito, seppur ponendo alcune limitazioni.
La dichiarazione del curatore di sciogliere il contratto preliminare di compravendita non ha efficacia nei confronti del promissario acquirente se quest’ultimo:
- ha proposto e trascritto, prima della sentenza dichiarativa di fallimento della parte venditrice, una domanda giudiziale volta a conseguire la proprietà dell’immobile (d. domanda ex art. 2932 c.c.)
- ha ottenuto l’accoglimento di tale domanda, seppur con sentenza pronunciata successivamente al fallimento della parte venditrice.
In tal caso, infatti, gli effetti della sentenza retroagiscono alla data di trascrizione della relativa domanda giudiziale, sottraendo il bene immobile dalla massa attiva del fallimento.
Il fine sotteso alla decisione delle Sezioni Unite è, dunque, chiaro:
tutelare il promissario acquirente in buona fede, evitando che la durata del processo possa pregiudicarne i diritti
Tanto è che, diversamente, se la domanda giudiziale proposta dall’acquirente e trascritta prima del fallimento non viene accolta o il giudizio si estingue per qualsivoglia ragione, la dichiarazione del curatore di sciogliere il contratto preliminare avrà integrale efficacia, con conseguente caducazione del contratto preliminare di compravendita.