Non spetta alcun risarcimento all’utente che, a causa di un guasto alla linea telefonica, lamenti una situazione di stress causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante.

Così si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l’ordinanza n. 27229 del 16.11.2017, stabilendo che: “In materia di responsabilità civile, va escluso il risarcimento del danno esistenziale “per l’estenuante situazione di disagio e ansia” causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante sul telefono di casa a causa delle disfunzioni sulla linea dovute alla Telecom.

La vicenda si riferisce ad un utente che si è visto impossibilitato a ricevere telefonate per quasi due anni, contestando la lesione dei diritti alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero di cui agli artt. 15 e 21 della Costituzione.

In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva accolto la domanda dell’utente, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di risarcimento del c.d. danno esistenziale.

La Suprema Corte ha confermato tale statuizione, applicando il consolidato principio sancito dalle note pronunce delle Sezioni Unite del 2008 (c.d. sentenze di San Martino) ed affermando quindi che “deve escludersi che il danno c.d. esistenziale rimanga integrato non già in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” bensì dal mero “sconvolgimento dell’agenda”.

Come ampiamente espresso dalla giurisprudenza, infatti, non è sufficiente sostenere che l’evento potenzialmente lesivo abbia cagionato la mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, ma occorre fornire la prova che tale danno si sia in effetti configurato.

 

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