Come avevamo preannunciato nel nostro articolo dell’11 novembre 2019, il D. Lgs. 231/2001 si è recentemente arricchito con l’introduzione dei reati tributari.

Il 24 dicembre scorso, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 157/2019 che ha convertito, con modifiche, il “Decreto Fiscale” che aveva reso rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti i reati di “falsa fatturazione”.

Questi i delitti definitivamente introdotti all’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
  • occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Sono previste:

  • sanzioni pecuniarie che, a seconda della tipologia di reati, possono arrivare sino a circa € 774.600 e che vengono aumentate di un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di “rilevante entità”;
  • sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Diventa quindi indispensabile, per gli enti, rivedere ed aggiornare i propri Modelli Organizzativi e le relative procedure ai fini della prevenzione anche dei nuovi reati di cui sopra.