Cass. 22.5.2015, n. 10643

La possibilità di tutelare l’impresa in fase di avvio da atti di concorrenza sleale è stata confermata dalla recente pronuncia in esame, la quale si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato.

L’applicazione della disciplina della concorrenza sleale presuppone la sussistenza di due elementi:

  • la qualità di imprenditore sia in capo al soggetto che pone in essere la condotta vietata sia alla vittima della stessa;
  • la sussistenza di un rapporto di concorrenza fra i medesimi soggetti. Va tuttavia precisato che la tutela prevista dall’ordinamento per le fattispecie di concorrenza sleale viene estesa anche ai casi in cui il rapporto concorrenziale pur non essendo attuale possa ritenersi probabile in un prossimo futuro: in quest’ultima ipotesi si parla di concorrenza potenziale.

IL CASO

Due fratelli, già soci di una s.n.c., avevano concordato la scissione della propria azienda in due distinte imprese destinate ad operare nel medesimo settore merceologico.

Successivamente alla scissione, uno dei due ex soci aveva convenuto in giudizio l’altro proponendo nei suoi confronti un’azione di condanna generica al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.

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La Corte di Appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato la legittimazione dell’attore a domandare il risarcimento del danno da concorrenza sleale nei confronti dell’ex socio poiché, non avendo ancora effettivamente avviato la propria impresa, non poteva qualificarsi quale imprenditore. Da qui la conseguente inapplicabilità della disciplina della concorrenza sleale che agli imprenditori è, appunto, riservata.

La Suprema Corte ha tuttavia superato la descritta impostazione argomentativa offerta dai giudici di merito riconoscendo la legittimazione attiva in capo all’attore spiegando che “un danno da concorrenza sleale poteva certamente prodursi per le attività economiche connesse alle due aziende che, dalla scissione dell’impresa sociale originariamente unitaria, si avviavano a costituirsi in capo ai due fratelli”.

E’ stata così ribadita la possibilità di esperire azione di condanna generica al risarcimento del danno anche da parte di colui che abbia già realizzato atti prodromici all’avvio della propria impresa: soluzione interpretativa idonea ad approntare tutela avanzata ad un bene giuridico di primaria importanza, quale è il diritto di libera iniziativa economica.