Con la pronuncia n. 12205 del 12.06.2015 la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, richiamando alcuni principi già precedentemente espressi nella sentenza n. 2847/2010, il proprio orientamento in materia di consenso informato.

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Mentre in passato la violazione dell’obbligo informativo determinava la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria solo in caso di insuccesso terapeutico (e, quindi, solo in caso di lesione dell’integrità psico-fisica del paziente), la Suprema Corte riconosce ora il diritto del paziente al risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione. Ciò, anche nel caso in cui l’intervento medico-chirurgico non preceduto dall’acquisizione del consenso informato si sia rivelato risolutivo e favorevole per il paziente.

Non rilevano, quindi, i benefici tratti dall’esecuzione dell’intervento secondo le regole dell’arte medica, bensì la perdita della possibilità per il paziente di scegliere se sottoporsi o meno a detto intervento e/o di conoscerne i relativi rischi e conseguenze.

IL CASO

Durante l’esecuzione di un intervento chirurgico per l’asportazione di una cisti ovarica, veniva individuata sulla paziente la presenza di un adenocarcinoma che induceva il medico-chirurgo ad eseguire un intervento radicalmente diverso da quello effettivamente programmato, per il quale era stato reso il consenso informato.

Successivamente la paziente si rivolgeva ad una differente struttura sanitaria, ove le veniva formulata una diversa diagnosi rispetto a quella in precedenza ipotizzata.

La paziente decideva, quindi, di avanzare le proprie richieste risarcitorie sia nei confronti della struttura ospedaliera, che dei singoli medici per i gravi danni subiti a seguito degli interventi effettuati in assenza di consenso informato.

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Tali domande venivano rigettate sia dal Tribunale di Chieti, che dalla Corte d’Appello de L’Aquila, la quale confermava le statuizioni del Tribunale che aveva escluso sia la responsabilità professionale dei convenuti, sia l’asserita violazione dell’obbligo del consenso informato; ciò, in ragione dell’esito favorevole dell’intervento eseguito, considerato quale esimente di responsabilità.

Detto orientamento, tuttavia, non è stato condiviso dalla Suprema Corte, la quale ha affermato la risarcibilità del danno da mancata autodeterminazione, anche nel caso in cui l’intervento medico-chirurgico non preceduto dall’acquisizione del consenso informato sia stato correttamente eseguito e abbia determinato la guarigione del paziente.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la mancata possibilità per il paziente di scegliere se sottoporsi o meno ad un intervento medico-chirurgico integra gli estremi di un vero e proprio danno conseguenza, consistente nella privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi, circa la sua persona fisica.

Chiaramente qualora dall’esecuzione dell’intervento dovesse derivare anche la lesione del diritto alla salute del paziente, la violazione dell’obbligo informativo comporterà un ulteriore danno conseguenza da risarcire.