Si è parlato ieri sera di ambiente e di natura e lo si è fatto in uno studio legale.

Si è quindi partiti con una breve riflessione di carattere giuridico, prendendo spunto da una recente, importantissima novità legislativa proprio in tema di ambiente.

  • Le modifiche all’art. 9 della Costituzione

A febbraio scorso è stata approvata la legge che ha modificato la nostra Costituzione (nello specifico, gli articoli 9 e 41); una modifica che ha un forte impatto sul sistema giuridico italiano.

La nostra Costituzione tutelava già il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del nostro paese, ma ora l’art. 9 si è arricchito di un nuovo comma che prevede: (la Repubblica) “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Questa integrazione ha una portata davvero ampia, perché si fa riferimento all’ambiente, all’ecosistema, alla biodiversità e l’approccio è del tutto innovativo, perché viene introdotto un concetto (“l’interesse delle future generazioni”) utilizzato per la prima volta nella nostra Costituzione.

Per comprendere ancora meglio la portata di questo intervento legislativo si possono considerare due aspetti:

  • questi temi sono stati inseriti all’art. 9 e quindi tra i primi 12 articoli della Costituzione, che raccolgono i Principi Fondamentali della nostra Repubblica; sono i principi che delineano la fisionomia della nostra società (qui troviamo principi quali democrazia, sovranità popolare, uguaglianza, diritto al lavoro, libertà religiosa, ecc…) e ispirano tutto il nostro sistema giuridico;
  • per la prima volta dall’entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948, si è assistito ad una modifica di detti principi fondamentali. Segnale, questo dell’estrema rilevanza attribuita al tema.

Prima di questa revisione c’era un richiamo nella Costituzione alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ma lo trovavamo solo all’art. 117, nella parte dedicata a Regioni, Province e Comuni, per attribuire allo Stato la legislazione esclusiva su queste materie. Inoltre, la Corte Costituzionale riconosceva l’importanza della tutela dell’ambiente, ma lo faceva interpretando, in maniera ampia ed estensiva, il concetto di “paesaggio” già indicato all’articolo 9.

Ora, con questa modifica, si è reso chiaro ciò che prima era possibile ricavare solo in via interpretativa e lo si è fatto inserendo questi valori proprio tra i principi cardine del nostro ordinamento.

L’ ambiente diventa, quindi, un valore primario da tutelare.

  • Le modifiche all’art. 41 della Costituzione

Per dare attuazione a questi principi, il legislatore ha modificato anche l’art. 41 della Costituzione, dedicato all’iniziativa economica privata, ossia al diritto di fare impresa, di esercitare un’attività economica. E’ un articolo di grande rilievo, molto spesso invocato davanti alla Corte Costituzionale come parametro per valutare la legittimità costituzionale di altre norme.

La nostra Costituzione ci dice che l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale” o “in modo da recare danno alla salute, all’ambiente (questa la novità), oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Tra i valori richiamati, quindi, l’ambiente è stato addirittura inserito subito dopo la salute e prima degli altri già previsti. Anche questo è un forte segnale dell’importanza che si è voluta riconoscere all’argomento.

Inoltre, è prevista la necessità che l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata non solo a fini sociali ma, ora, anche ambientali.

  • La tutela degli animali

Il legislatore si è preoccupato di tutelare l’ambiente nel suo complesso, con un richiamo anche agli animali.

Sempre all’art. 9 è ora previsto: “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”; viene, quindi, demandato allo Stato il compito di prevedere modi e forme di tutela degli animali.

Sintomo, questo, da un lato, della necessità di una convivenza armoniosa, nell’ambiente, con tutti i soggetti che compongono l’ecosistema e, dall’altro, del riconoscimento della sensibilità, sempre più marcata, nella nostra società nei confronti degli animali.

  • Considerazioni finali

Per concludere, il quadro delineato dal legislatore è quello di un progetto di lungo periodo, con questi obiettivi:

  • proteggere l’ambiente, il clima, la biodiversità
  • preservare le “generazioni future”
  • tutelare gli animali  
  • indirizzare l’iniziativa economica verso scopi che non siano in conflitto con questi valori, ma che anzi siano coordinati con questi

La ratio della riforma è quella di considerare l’ambiente (inteso nella sua complessità) come un valore primario da proteggere e il fine quello di uno sviluppo sostenibile e quindi di un progresso nel rispetto delle risorse naturali disponibili.  

E’ il mondo che cambia. Aspetti che prima potevano essere considerati, erroneamente, come un limite al progresso tecnologico ed economico, ora costituiscono elementi essenziali per un nuovo concetto di sviluppo nel rispetto dell’ambiente circostante.

Del resto, è sotto gli occhi di tutti, anche alla luce, purtroppo, dei recenti fenomeni e disastri ambientali e climatici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi tempi: questi temi costituiscono ormai una priorità per la nostra società, nell’ambito di una sfida a livello globale.

E questo lo ha recepito anche il nostro legislatore, dando a questi temi il livello e l’importanza massima che meritavano e che meritano, riconoscendoli, appunto, come principi fondamentali ispiratori del nostro ordinamento, che ora devono essere attuati, con la collaborazione di tutti.