Proprio in questi giorni Confindustria ha fornito alcune utili indicazioni su due temi di grande interesse inerenti le “implicazioni 231” nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria:

  • la valutazione di adeguatezza dei Modelli Organizzativi adottati dalle imprese e la necessità del loro aggiornamento
  • il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Rispetto all’esigenza di aggiornare i Modelli Organizzativi, Confindustria ritiene – a mio avviso in modo assolutamente condivisibile – che l’aggiornamento non può e non deve considerarsi come “una conseguenza automatica” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Innanzitutto, la gestione dell’emergenza può comportare il rischio di verificazione di reati inclusi nel catalogo dei reati presupposto e, pertanto, già valutati come rilevanti nei Modelli Organizzativi (si pensi ad esempio ai reati corruttivi, all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai reati contro l’industria e il commercio, ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio). I presidi individuati nei Modelli, quindi, dovrebbero già costituire valide misure preventive, senza necessità di ulteriori previsioni.

Per quanto riguarda, invece, il rischio conseguente al contagio da Covid (che viene definito “rischio diretto”), essendo riferibile ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commesso in violazione delle norme infortunistiche, dovrebbe anch’esso essere già stato oggetto di previsione nei Modelli. Non sarà necessario, quindi, effettuare aggiornamenti qualora siano già contemplati i presidi e le misure preventive di carattere generale. Se, invece, il Modello individua e declina protocolli specifici allora sì che sarà opportuno aggiornare le procedure, prevedendo tutte le misure anti-contagio indicate nei provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo. Ciò, tuttavia, potrà essere effettuato anche predisponendo una apposita e specifica Appendice, dove individuare le misure di prevenzione e di contenimento imposte dalle Autorità competenti ed effettivamente adottate dalle imprese, con la previsione inoltre dei presidi di controllo e vigilanza.

Per quanto riguarda il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, correttamente si evidenziano le esigenze, da un lato, di effettuare una “vigilanza rafforzata” sull’efficacia del Modello, al fine anche di valutarne la tenuta rispetto alla situazione emergenziale e, dall’altro, di sorvegliare l’adozione delle misure anti-contagio nel rispetto delle indicazioni della Autorità competenti. E’ certamente fondamentale, dunque, garantire un efficace sistema di flussi informativi ad hoc, intensificare i confronti con tutti i soggetti che, per l’incarico ricoperto, hanno un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione del rischio di contagio (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente), instaurare un rapporto costante con il comitato aziendale Covid.