Ancora un’altra proroga è intervenuta per effetto del d.l. del 30 dicembre 2021, n. 28, il cd. “Decreto Milleproroghe”, la quale ha coinvolto, in questa occasione, il tema delle riunioni assembleari delle società di capitali.

L’art. 3 di tale decreto è andato a modificare l’art. 106, comma 7 della L. del 24 aprile 2020, n. 27, il cd. “Decreto Cura Italia”, prorogando al 31 luglio 2022, l’applicazione delle regole emergenziali, tra cui la possibilità di svolgimento dell’assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione.

L’art. 2370, comma 4, prevede che la partecipazione dei soci all’assemblea può aversi, oltre che nella tradizionale forma della presenza fisica del soggetto, anche tramite qualsiasi strumento di telecomunicazione, a patto però che una simile modalità sia disciplinata espressamente dallo Statuto.

Nel caso, quindi, di inesistenza di una norma statutaria, non rimane altra forma se non quella “in presenza”.

L’interpretazione restrittiva dell’art. 2363 c.c., che statuisce che “l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società”, rinviene inoltre il divieto di riunione dei soci meramente virtuale, e quindi la necessità, anche qualora lo statuto permetta l’utilizzo di strumenti di telecomunicazioni, della presenza fisica nello stesso luogo, almeno, del Segretario e del Presidente.

Tale interpretazione restrittiva è tuttavia superata proprio dalla previsione dell’art. 106, comma due, Decreto Cura Italia, il quale sancisce la possibilità di svolgimento dell’assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione e senza in ogni caso la  necessità che  si trovino  nel  medesimo  luogo,  ove  previsti,  il  presidente,   il segretario o il notaio.

Ne deduciamo, perciò, che, nonostante l’assenza di qualsivoglia disposizione statutaria che regoli tale aspetto, il legislatore emergenziale ha voluto favorire la possibilità dei soci di intervenire e votare a distanza, concessione che sembra appropriata date le numerose restrizioni che governano il periodo che stiamo vivendo; basti pensare a talune di esse, quali il distanziamento sociale, l’impossibilità, per positività al codiv-19, di spostarsi liberamente dalla propria abitazione: tutti fattori che impediscono un sereno svolgimento delle attività societarie, tra cui la stessa adunanza.

D’altronde, muovendoci in un panorama comparatistico, la maggior parte dei Paesi che si impegnano a rispettare tali misure, ha adottato soluzione analoghe alla nostra, si prenda come esempio l’esperienza tedesca, oppure quella statunitense.

Certamente la deroga di cui si è discusso è posta dal legislatore in un’ottica di favore, in modo tale da incentivare la partecipazione attiva dei soci nonostante gli impedimenti del caso e, entrata in vigore per la prima volta nel 2020, ha da subito mostrato i suoi effetti positivi, sia in termini quantitativi, per lo scarso numero di ipotesi di mancata convocazione assembleare, oltre che in termini qualitativi, posto che non si sono registrate inefficienze nello svolgimento delle adunanze tramite tali innovative modalità.

A fronte di tali considerazioni, vien da sé ipotizzare che la virtualità dello svolgimento assembleare si possa consolidare nel diritto comune e che un “ritorno al passato” sia pressoché difficile, anche se, sul punto, si dovrà fare i conti con il dettato dell’art. 2363 c.c. e con la sua interpretazione restrittiva.