Ordinanza interlocutoria n. 15188 del 20.06.2017 della Prima Sezione Civile

La Prima Sezione della Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 15188 del 20.06.2017, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto oltre che ritenuta di particolare importanza, se la disciplina in tema di commissione di massimo scoperto introdotta dall’art. 2-bis della L. n. 2/2009 abbia natura di interpretazione autentica della normativa in materia di usura, ovvero presenti carattere innovativo, e se, quindi, per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore di tale legge, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, le commissioni di massimo scoperto debbano o meno rientrare nella formula per il calcolo del tasso effettivo globale.

Nel caso di specie, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 108/1996, dell’art. 1, comma I, del D.L. n. 394/2000, dell’art. 2-bis, comma II, della L. n. 2/2009 e dell’art. 644 c.p. nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che l’usurarietà dei tassi applicati dalla banca doveva essere valutata includendo le commissioni di massimo scoperto nella formula per il calcolo del TEG (tasso effettivo globale) anche per il periodo anteriore al gennaio 2010.

Secondo la tesi del ricorrente, fino a quel momento, le Istruzioni della Banca d’Italia avevano escluso espressamente le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG, in quanto solo con le Istruzioni dell’agosto del 2009 la Banca d’Italia aveva modificato il proprio convincimento, includendo le commissioni di massimo scoperto nel conto degli oneri rilevanti ai fini della determinazione del TEG.

Sul punto, la Prima Sezione ha preso atto dell’esistenza di due orientamenti contrastanti della stessa Suprema Corte.

Secondo il primo orientamento, l’introduzione dell’art. 2-bis, comma II, della L. n. 2/2009 assume i tratti della norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri di rilevanza usuraria, con la conseguenza che la commissione di massimo scoperto deve necessariamente essere inserita nel conto delle voci che incidono per la determinazione del TEG anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge.

Stando, invece, al secondo orientamento, la norma dell’art. 2-bis, comma II, della L. n. 2/2009 non esprime alcuna precisa volontà del legislatore di fornire un’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. in quanto

“se la norma avesse inteso proporsi secondo una valenza di interpretazione autentica, non sarebbe agevole dotare di apparente ragione la contemporanea fissazione di un dies a quo per attribuire rilevanza alle CMS nel calcolo del TEGM e, soprattutto, la devoluzione all’autorità amministrativa del compito di fissare un periodo transitorio per consentire alle banche di adeguarsi alla normativa preesistente”.

Ne consegue che, avendo la suddetta norma carattere innovativo, la commissione di massimo scoperto non può essere inserita nel conto delle voci che incidono per la determinazione del TEG per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore di tale legge.

Oltre al contrasto giurisprudenziale, la Prima Sezione ha affermato che il tema della rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto si pone pure come “questione di massima importanza” ex art. 374 c.p.c., in quanto la stessa viene sottoposta con intensa frequenza all’esame dei giudici di merito, assumendo, sovente, accenti di forte importanza.

Alla luce di quanto sopra, la Prima Sezione ha, quindi, disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

Sarà, pertanto, interessante vedere se la questione verrà rimessa alle Sezioni Unite e quale sarà la decisione circa la rilevanza della commissione di massimo scoperto nella valutazione del carattere usurario degli interessi applicati dalla banca.

 

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