La Cassazione ha recentemente affrontato il caso di una cassiera che ha utilizzato numerose volte la tessera fedeltà nel corso di transazioni effettuate con clienti che ne erano privi, allo scopo di accumulare punti fedeltà, poi utilizzati per pagare acquisti personali, nonché per erogare sconti non dovuti ai clienti (sentenza n. 14760 del 10/05/2022).

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che ha ritenuto i fatti contestati di gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa.

A nulla è valsa la contestazione della lavoratrice secondo cui la Corte d’Appello avrebbe erroneamente attribuito valenza confessoria ad una dichiarazione resa dalla stessa lavoratrice in sede di audizione per le giustificazioni, ritenendola prevalente rispetto a quanto poi affermato in giudizio.

Il giudice è, infatti, libero di formare il proprio convincimento sulla base delle prove che ritiene più attendibili, senza dovere confutare esplicitamente gli elementi probatori che ritiene di non accogliere, anche se sono stati allegati dalle parti.

Sulla base di tale principio la Cassazione ha, quindi, escluso che la Corte d’Appello abbia attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di audizione nel procedimento disciplinare, prima del giudizio: correttamente, tali dichiarazioni sono state valutate nell’ambito di tutto il materiale probatorio acquisito in giudizio e sono state ritenute prevalenti e più attendibili rispetto a quelle rese in sede di interrogatorio libero.

In sostanza, non è rinvenibile alcun vizio nella decisione del Giudice di merito che, esaminate le risultanze istruttorie, ha ritenuto il primo racconto fatto dalla lavoratrice all’audizione orale più veritiero rispetto a quello in sede di interrogatorio.

Parimenti infondate sono state valutate le doglianze circa la sproporzione della sanzione.

I fatti commessi dalla lavoratrice sono stati considerati di notevole gravità, indipendentemente dal valore dei beni acquistati dalla dipendente. Inoltre, la proporzionalità della sanzione è stata giudicata tenuto conto del mancato affidamento sul futuro adempimento degli obblighi contrattuali.