Non intendiamo qui affrontare organicamente l’esame della disciplina dell’obbligo vaccinale nelle RSA, ma solo rispondere ad alcuni dubbi che gli operatori del settore si sono posti e ci hanno posto, vista la complessità della normativa in continua evoluzione.

La premessa, ovviamente, è l’introduzione dell’obbligo vaccinale con l’art. 4 del Decreto Legge n. 44/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario a decorrere dal 01.04.2021 e l’estensione ex art. 4 bis del Decreto Legge n. 44/2021 a decorrere dal 10.10.2021 a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture per disabili (RSD), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

L’obbligo della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (cd. terza dose) a decorrere dal 15.12.2021 è stata introdotta dal Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172, ulteriormente modificando e integrando il Decreto Legge n. 44/2021.

Entro quando il lavoratore deve sottoporsi alla terza dose?

L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

L’art. 4 prevede l’obbligo a far data dal 15.12.2021 “nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con Circolare di Ministero della Salute”.

L’art 4 bis richiama l’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4.

Quindi, per tutti gli operatori nelle RSA l’obbligo decorre dal 15.12.2021 e deve essere adempiuto nel termine di 150 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione (Circolare del Ministero della Salute n. 53312 del 22.11.2021), salva diversa decorrenza per i soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2 (Circolare del Ministero della Salute n. 56052 del 06.12.2021).

Non si deve cadere nel malinteso di ritenere applicabile agli operatori addetti alle RSA il comma I dell’art. 4 ter, che pone come termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo la validità della certificazione verde Covid-19 prevista dall’art. 9, comma III, del D.L. 52/2021 (nove mesi dal completamento del ciclo primario). Lo stesso comma I dell’art. 4 ter alla lettera c) fa espressamente salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 4 bis.

Restano validi i provvedimenti emessi dalle aziende sanitarie fino al 26.11.2021?

L’art 4, nella formulazione vigente sino al 26.11.2021, poneva in capo alle aziende sanitarie locali il compito di accertare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e di adottare il relativo atto, da comunicarsi poi al datore di lavoro e all’Ordine professionale.

Anche dopo il 26.11.2021 questi atti mantengono validità. La risposta al quesito è, quindi, positiva.

Può essere vietato l’accesso in struttura al dipendente esercente la professione sanitaria che rifiuta la terza dose, il quale non sia allo stato destinatario del provvedimento di sospensione da parte dell’Ordine?

Riteniamo sussistano spazi per tutelare la RSA anche qualora l’Ordine non si sia ancora attivato, a condizione che il dipendente esercente la professione sanitaria abbia manifestato espressamente all’ente la propria determinazione a sottrarsi all’obbligo vaccinale.

Il dovere generale di tutela della salute dei dipendenti in capo al datore di lavoro e quello specifico di salvaguardia degli ospiti della RSA in quanto soggetti fragili consentono, se non impongono, di impedire l’accesso in struttura a colui che consapevolmente e per scelta viola l’obbligo vaccinale imposto dalla legge, che così recita: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

Peraltro, ogni caso necessita di specifica valutazione in particolare in relazione alla correttezza dell’acquisizione della notizia della volontà del soggetto renitente.

Come verificare i lavoratori esenti dall’obbligo vaccinale?

Il Decreto Legge 172/2021 conferma l’esenzione dall’obbligo vaccinale nei casi di accertato pericolo alla salute.

L’esenzione deve essere attestata con certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Allo stato il riferimento è alla Circolare n. 35309 del 04.08.2021 quanto alle modalità di rilascio: la certificazione può essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Alla data di redazione della presente nota le certificazioni di esenzione sono rilasciate in forma cartacea con validità al 31.12.2021.

Nell’aggiornamento del DPCM del 17.06.2021, il cui schema ha già ottenuto parere positivo da parte del Garante Privacy, saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Considerato il suggerimento dato dal Garante, il documento digitale sarà dotato di QRCode, che consentirà di verificare, al pari del Green Pass, unicamente l’autenticità, veridicità e integrità della certificazione e le generalità dell’interessato.

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario dichiarati esenti, se dipendenti, devono essere adibiti a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio” (art. 4, comma VII).

Qualora i medesimi soggetti svolgano l’attività in regime libero professionale, è previsto che i responsabili delle strutture adottino le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate in un protocollo da adottarsi con decreto del Ministero della Salute, che alla data di redazione della presente nota non risulta emesso.

I soggetti non esercenti le professioni sanitarie né di interesse sanitario, in assenza dal 27.11.2021 di specifiche disposizioni, si deve ritenere che proseguiranno nello svolgimento delle mansioni assegnate. È evidente che dovranno adottarsi tutte le possibili misure di prevenzione e di tutela della salute del soggetto esente, degli altri lavoratori e degli ospiti.

Il sistema di verifica deve prevedere specifici adempimenti lato privacy?

La risposta non può che essere positiva, vista la tipologia dei dati trattati e le modalità di trattamento.

In sintesi, la struttura, tenuta ad effettuare la verifica dell’obbligo vaccinale, è Titolare del trattamento e, in quanto tale, deve

-assicurare che il trattamento sia lecito, corretto e trasparente,

-adottare misure adeguate a garantire che siano trattati i dati strettamente necessari per la verifica nel rispetto dei principi di minimizzazione e dei principi di privacy by design e by default,

-incaricare con atto formale il personale autorizzato alle verifiche, fornendo le necessarie istruzioni,

-informare il personale sottoposto alle verifiche sul trattamento dei dati personali che lo riguardano attraverso una specifica informativa.