Notevole interesse ed un certo clamore ha suscitato un’ordinanza del Tribunale di Parma del 22 giugno 2015, che ha ritenuto che la composizione monocratica dell’OdV sia inidonea a prevenire la commissione dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti.

Gli addetti ai lavori si sono interrogati sulla portata del provvedimento, alla luce dell’alta percentuale di OdV monocratici rilevati soprattutto presso società di piccole dimensioni non quotate, in netta maggioranza nel panorama economico nazionale.

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IL CASO

La vicenda sottoposta al Tribunale di Parma riguardava l’amministratore unico e socio di maggioranza di una società di piccole dimensioni, sottoposto a procedimento penale per aver commesso, a vantaggio di questa, una pluralità di fatti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art 640 bis c.p., reato per il quale è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, secondo quanto disposto dall’art 24 del D. Lgs. 231/2001.

Successivamente alla notizia della instaurazione del procedimento penale, la società aveva adottato un Modello Organizzativo ed istituito un Organismo di Vigilanza monocratico. Era stato, inoltre, nominato un nuovo amministratore.

Durante il corso del procedimento era stata disposta nei confronti della società la misura cautelare interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno nonché della revoca di quelli già concessi.

La società appellava il provvedimento, ma il Tribunale di Parma ne confermava l’applicazione, riscontrando la persistenza dell’esigenza cautelare di prevenire l’ulteriore commissione di reati della stessa indole di quelli contestati.

…. il modello organizzativo adottato presenta una non trascurabile criticità laddove prevede che l’organismo di vigilanza abbia una composizione monocratica… è opinione di questo collegio che il fatto stesso che l’organismo di vigilanza sia di natura monocratica è idoneo a pregiudicare l’efficacia concreta della sua azione di monitoraggio, che, considerati i trascorsi molto negativi della società, dovrà necessariamente essere assidua ed assai penetrante

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Un’approfondita analisi delle motivazioni dell’ordinanza induce a ritenere che quanto affermato dal Tribunale non assurga a principio di portata generale pur rappresentando un’indicazione, certamente utile ed opportuna, da perimetrare al particolare caso concreto posto all’attenzione dei giudici.

Il Tribunale era chiamato a decidere se revocare o meno la misura cautelare interdittiva applicata e, dunque, ad accertare la permanenza o meno dei requisiti per la sua applicazione, con particolare riferimento all’esigenza di prevenire la commissione di ulteriori reati analoghi a quelli contestati.

Come sottolineato dal Tribunale di Parma, per consolidata giurisprudenza, ciò comporta la valutazione di due aspetti:

  • le specifiche modalità e circostanze del fatto, rilevando la gravità dell’illecito commesso e la sua eventuale reiterazione,
  • la personalità dell’ente, con particolare riferimento alla politica d’impresa attuata negli anni precedenti.

Secondo il Tribunale, per quanto la società, successivamente alla notizia del procedimento penale, avesse compiuto notevoli sforzi per prevenire la commissione di ulteriori reati, con la predisposizione del Modello e con la nomina di un nuovo amministratore, residuava un rischio di commissione di successivi illeciti, motivo per il quale non erano venute meno le esigenze cautelari.

A fondamento di tale valutazione nel provvedimento si evidenziava come il precedente amministratore unico indagato, per quanto escluso dalle funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale della società, avesse conservato la titolarità della maggioranza delle quote sociali.

Tale circostanza, unitamente alla gravità e pluralità dei reati commessi, comportava, secondo i giudici, la necessità che, a presidio dell’adempimento delle prescrizioni del Modello predisposto dalla società, dovesse sussistere un organismo di vigilanza collegiale composto da almeno tre soggetti indipendenti dalla realtà societaria interessata e ciò per garantire controlli più assidui e penetranti.

CONSIDERAZIONI

Il Tribunale di Parma non arriva ad affermare l’inefficacia preventiva di qualunque OdV monocratico, imponendo dunque una indiscriminata adozione di organismi collegiali, ma certamente fornisce un’indicazione pratica utile per vicende analoghe a quella in esame, ove in considerazione della sussistenza di un residuo legame tra società ed il precedente amministratore, del numero e della gravità delle violazioni accertate e del rischio quantomeno ipotetico di reiterazione delle condotte, la composizione collegiale dell’OdV deve ritenersi preferibile in quanto maggiormente efficace e garantista.