I rapporti di vicinato non sono sempre facili e, molto spesso, possono sfociare in litigi che approdano davanti ad un Giudice.

È quanto accaduto nella vicenda del proprietario di un terreno, che citava in giudizio i propri vicini contestando loro il piantamento a ridosso del muro di confine di una siepe, in violazione delle norme in materia di distanze legali. L’attore eccepiva, inoltre, una diminuzione di aria, di luce e veduta ai danni del proprio fondo confinante causata dalle piante, nonché la possibilità che si venissero a creare pericolose zone d’umidità. Egli chiedeva quindi la condanna dei vicini ad estirpare la siepe ovvero, in subordine, a potarla fino al raggiungimento dell’altezza del muro divisorio.

Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda dell’attore, condannava i convenuti a estirpare tutte le piante. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, accertava l’acquisto per usucapione del diritto di tenere la siepe a distanza inferiore a quella legale, ma condannava i vicini a tenere le piante ad altezza pari alla sommità del muro di confine.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. I vicini, infatti, contestavano le motivazioni del giudice di appello e la condanna a ridurre la siepe in altezza, non ritenendo accettabile una modificazione o riduzione del diritto da loro acquisito per usucapione.

La Cassazione con ordinanza n. 35377 del 01 dicembre 2022, sulla scorta delle motivazioni già proposte dalla Corte d’Appello, confermava il seguente consolidato principio: «il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892, comma 1, n. 1), c.c., mira a impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune, le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro».

Il Giudice di Legittimità aggiungeva, inoltre, che lo stesso art. 892 c.c. impone, in ogni caso, che le piante debbano essere tenute a un’altezza che non ecceda la sommità del muro di confine.

L’usucapione è quindi possibile quanto alle distanze delle piante dal confine, ma non rispetto all’altezza delle stesse.

Certamente la recentissima pronuncia della Cassazione è destinata a rappresentare un punto fermo, per controversie simili, che ineriscono i rapporti di vicinato e che sono molto comuni.