Con le risposte agli interpelli nn.130 e 143, rese rispettivamente il 27 e 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della detassazione dei premi di risultato.

L’Agenzia ha trattato, in particolare, i requisiti della variabilità e dell’incrementalità in considerazione della disciplina di cui all’art.1, commi 182-190, Legge n.208/2015.

Per quanto concerne la variabilità, l’Agenzia, richiamando la propria circolare n.28/E del 2016, ha ribadito che deve essere intesa come aprioristica incertezza circa l’erogazione del premio e non come gradualità dell’erogazione del premio.

Sotto l’aspetto dell’incrementalità (di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione) l’Agenzia ha affermato che la stessa è riscontrabile solo dal raffronto tra il dato registrato all’inizio del periodo e quello ottenuto a livello aziendale al termine di tale periodo.

Se non vi è stato, quindi, incremento nel senso sopra indicato non si accede al beneficio al di là del fatto che il risultato fissato nell’accordo sia stato conseguito.