Con l’ordinanza n. 10132/2018 depositata lo scorso 26 aprile la Cassazione ha ribadito che è ammessa la compensazione (c.d. impropria o atecnica) tra la pretesa del lavoratore di pagamento del TFR e quella risarcitoria del datore di lavoro avanzata nei confronti del medesimo in considerazione del fatto che debiti e crediti derivano dallo stesso ed unico rapporto di lavoro.

La Cassazione ha anche aggiunto che il giudice può compiere d’ufficio tale compensazione senza che sia necessario per la parte che intende farla valere sollevare una specifica eccezione oppure proporre una nuova apposita domanda giudiziale.

Così la motivazione sul punto in esame: “in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere -, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono”.

 

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