E’ stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la Legge Europea 2017 che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, introduce, tra l’altro, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Per effetto dell’art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies titolato “Razzismo e xenofobia”, che qui si riporta:

Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

  1. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
  2. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio delle attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.

I reati cui l’articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all’art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

In relazione a detti reati, a carico dell’Ente è prevista l’applicazione:

  • della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all’incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
  • delle sanzioni interdittive:

a) interdizione dall’esercizio delle attività,

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito,

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi,

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi,

per la durata non inferiore ad un anno;

  • della sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se “l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti” in questione.

La modifica introdotta dalla Legge Europea 2017, che sarà in vigore dal prossimo 12 dicembre, rende dunque necessario, per gli Enti, considerare le nuove fattispecie di reato nella mappatura dei rischi ed adottare, se del caso, regole e presidi idonei a prevenire il verificarsi dei delitti in questione, aggiornando i Modelli Organizzativi già adottati.

Ricordiamo, poi, che di recente la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 titolato “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” inserendo i commi 1-bis, 1- ter e 1-quater che qui si riportano:

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

I nuovi reati presupposto sono, quindi, quelli di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

  1. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

 

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