Il nuovo “pulsante di recesso”: cosa cambia per imprese e consumatori
Nel quadro del progressivo rafforzamento dell’armonizzazione europea rispetto alla disciplina dei contratti conclusi a distanza e tramite strumenti digitali, il legislatore è intervenuto in materia di diritto di recesso con l’obiettivo di garantire una maggiore effettività delle tutele riconosciute al consumatore anche nell’ambito delle piattaforme di commercio elettronico.
L’intervento in oggetto si colloca nel più ampio processo di adeguamento del diritto dei consumatori alle modalità di conclusione dei contratti online e alla conseguente necessità di assicurare la coerenza tra facilità di conclusione del contratto e agevole esercizio dei diritti connessi.
Il quadro normativo dal 19 giugno 2026: cosa prevede la nuova disciplina?
A decorrere dal 19 giugno 2026 è applicabile il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo, che integra le modalità di esercizio del diritto di recesso nei contratti conclusi mediante strumenti di commercio elettronico.
Sotto il profilo operativo, la disciplina individua una serie di requisiti minimi che la funzione digitale dovrà possedere affinché possa ritenersi conforme alle prescrizioni del nuovo articolo.
In primo luogo, il comando destinato all’esercizio del recesso dovrà risultare chiaramente visibile, facilmente accessibile e costantemente disponibile per l’intero periodo previsto dalla legge per l’esercizio del diritto.
La sua collocazione all’interno dell’interfaccia dovrà consentire al consumatore di individuarlo senza particolari difficoltà, ad esempio mediante l’area personale dedicata alla gestione degli ordini.
La funzione dovrà inoltre essere identificata mediante diciture prive di ambiguità, quali e così come stiamo suggerendo, «Recedere dal contratto qui» ovvero «Effettua il reso», in modo da rendere immediatamente percepibile la finalità dello strumento.
Il funzionamento e fasi della procedura online
La procedura dovrà essere articolata in due distinte fasi: in un primo momento il consumatore sarà chiamato a verificare o completare le informazioni essenziali relative alla richiesta di recesso, quali i propri dati identificativi, gli estremi dell’ordine e i beni o servizi interessati.
Solo successivamente potrà confermare definitivamente la dichiarazione mediante un apposito comando finale, chiaramente identificato, ad esempio con la dicitura “Conferma recesso”.
La previsione di un doppio passaggio è funzionale ad evitare manifestazioni di volontà involontarie o erronee e costituisce espressione del principio di consapevolezza dell’atto negoziale.
All’esito della procedura, il professionista – così come definito dalla normativa quindi chi agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale – dovrà trasmettere senza indebito ritardo una conferma della ricezione della dichiarazione di recesso su supporto durevole, contenente almeno il testo della dichiarazione, nonché la data e l’ora della relativa ricezione. Tale adempimento assume particolare rilievo probatorio, consentendo al consumatore di dimostrare l’avvenuto esercizio del diritto entro i termini previsti dalla legge.
Adeguamento normativo e regime sanzionatorio
L’inosservanza dei nuovi obblighi e quindi la mancata predisposizione della funzione digitale potrà integrare una violazione della disciplina consumeristica, con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di particolare rilevanza pratica: l’omessa o incompleta informazione sulle modalità di esercizio del diritto di recesso può determinare l’estensione del termine per il suo esercizio sino a dodici mesi ulteriori ai quattordici giorni iniziali, secondo il meccanismo già previsto dalla disciplina generale del Codice del Consumo.
Ne consegue che l’adeguamento richiesto ai professionisti – sempre come definiti dalla normativa – non riguarda esclusivamente lo sviluppo delle necessarie funzionalità informatiche, ma investe anche la documentazione contrattuale e le procedure interne.
Sarà pertanto opportuno verificare la conformità delle condizioni generali di vendita, delle informazioni precontrattuali e dei processi aziendali di gestione dei recessi, così da assicurare un’applicazione coordinata della nuova disciplina ed evitare il rischio di contenzioso e di interventi da parte delle autorità competenti.

