Dal 23 dicembre 2015 non é più obbligatorio per i datori di lavoro tenere il Registro Infortuni, istituito nel lontano 1955.

L’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro Infortuni si pone nella logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro prevista nella legge di delega al Governo definita Jobs Act e attuata con il Decreto Legislativo 151/2015.

Attenzione: nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL l’infortunio occorso al proprio dipendente quanto a modalità e termine ed alle sanzioni conseguenti la violazione.
Ci si domanda se non sia comunque opportuno elaborare un elenco degli infortuni sul lavoro con l’indicazione dei dati caratterizzanti i singoli eventi.

La risposta potrebbe essere positiva nel caso di delega di funzioni.

Registro infortuni

La norma che nel Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro disciplina la delega di funzioni, prevede espressamente che permane l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Ora, per dare conto dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza è necessario provare di avere quantomeno monitorato l’andamento infortunistico: nel caso, un elenco-relazione, anche anonimo, potrebbe essere uno strumento utile.
Si consideri che per la Cassazione Penale il monitoraggio è presupposto inderogabile del corretto adempimento degli obblighi prevenzionistici.

Non si dimentichi che nel Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro è prescritto che il modello organizzativo ex 231/2001 deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e che il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro.

E’ evidente che l’avere a disposizione dati aggiornati sull’andamento infortunistico è indice di continuità del controllo, cui è tenuto l’Organismo di Vigilanza e comunque il datore di lavoro segnatamente in caso di delega.

Iscriviti alla Newsletter