La Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano risponde, senz’altro, di no.

Ma andiamo con ordine. Ai sensi dell’art. 2407 c.c., i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi previsti dalla loro carica. Tali obblighi sono individuati, dall’art. 2403 c.c., nel dovere di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento.

Ebbene, con una pronuncia resa lo scorso 22 dicembre, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha espressamente statuito che ”i sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all’organo amministrativo e della totale mancanza di collaborazione del medesimo, si limitino a convocare l’assemblea sociale ex art. 2406 co. 2 c.c. con contestuale comunicazione delle proprie dimissioni. Il titolo di responsabilità consiste, in tal caso, nell’omessa adozione di reazioni endosocietarie ovvero anche extra-societarie, ulteriori rispetto alla comunicazione delle dimissioni e funzionali al corretto adempimento al dovere di vigilanza”.

Nel caso in esame, il Collegio Sindacale di una società successivamente fallita, dopo reiterati rilievi e diffide all’organo amministrativo rimaste prive di riscontro, si era dimesso in blocco deliberando di convocare, ai sensi dell’art. 2406, secondo comma, c.c., l’Assemblea dei Soci al fine di esaminare la situazione economico-finanziaria della società e l’adozione di opportuni provvedimenti.

Ebbene il Tribunale adìto, pur preso atto che:

i) nei verbali delle verifiche e delle adunanze del Collegio Sindacale quest’ultimo aveva manifestato agli Amministratori un progressivo allarme e richiami sempre più pressanti;

ii) l’organo amministrativo non aveva dato alcun riscontro alle richieste di informazioni dei Sindaci, non aveva accettato di incontrarli e non aveva convocato il Consiglio di Amministrazione;

iii) i Sindaci avevano diffidato il Consiglio di Amministrazione all’immediata convocazione dell’Assemblea dei Soci;

ha ritenuto che la condotta del Collegio Sindcale, di inviare la convocazione dell’Assemblea ex art. 2406, secondo comma, c.c. e dimettersi , lungi dall’esimerli da responsabilità, l’ha aggravata.

Secondo i giudicanti infatti, “i sindaci, così facendo, invece di denunciare i fatti al Tribunale perché nominasse un amministratore giudiziario che avrebbe potuto porre in liquidazione la società o chiederne l’ammissione ad una procedura concorsuale, abbandonarono la società al suo destino, cosentendole di operare dopo la perdita del capitale sociale e la manifestazione dell’insolvenza, con conseguente aggravamento del dissesto”.

La sentenza, ricordando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui anche la mancata attivazione della denuncia prevista dall’art. 2409 c.c., in concreto, può essere valutataalla stregua di un’omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci e integrare una violazione del dovere di vigilanza loro imposto dall’art. 2407 co. 2 c.c.”, ha precisato che ciò si verifica quando sia possibile accertare il nesso causale fra l’omissione del controllo dovuto e le conseguenze dannose che ne siano derivate, verificando se un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell’esercizio dei loro compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori.

Nel caso di specie la risposta è stata positiva posto che, dai verbali delle sedute del Collegio Sindacale, era emerso che quest’ultimo era consapevole dell’interruzione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, del sopravvenire di ingiunzioni di pagamento dei fornitori e di controversie con i dipendenti per la mancata corresponsione degli stipendi e, finanche, dell’avvenuto sfratto per morosità dalla sede.

Ebbene, in una situazione siffatta, la diligenza che, secondo il Tribunale adito, era concretamente esigibile da “soggetti di specifica preparazione e funzione professionale”, avrebbe richiesto di attivare il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c..

In ultimo, la sentenza si è espressa sull’individuazione e la quantificazione del danno imputabile ai Sindaci, identificandolo nelle passività accumulatesi dalla data delle dimissioni al fallimento poiché, secondo il Tribunale, tali passività non sarebbero aumentate se i Sindaci avessero dato corso alla denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. e, in seguito ad essa, l’attività di impresa fosse cessata.

 

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