Responsabilità medica: cosa cambia in ambito civile
È ancora al vaglio del Senato il DDL S. 2224, meglio noto come disegno di legge Gelli, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Dopo aver analizzato le principali novità in ambito penale (oggetto di commento nella news del 15 aprile scorso) ritorniamo in argomento per approfondire gli aspetti civilistici più rilevanti.
Di notevole impatto è l’introduzione del c.d. doppio binario di responsabilità, che va a stravolgere completamente la precedente struttura, superando definitivamente la teoria del contatto sociale.
In particolare, vengono previste due tipologie distinte di responsabilità:
- contrattuale a carico della struttura sanitaria (pubblica e/o privata) per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti la professione sanitaria;
- extracontrattuale in capo all’esercente la professione sanitaria, che svolge la propria attività all’interno di una struttura sanitaria (pubblica e/o privata e/o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale).
Tale mutamento, oltre ad incidere sulla natura della stessa responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria, va anche a condizionare due aspetti rilevanti nell’esercizio della successiva azione di risarcimento dei danni, ovvero l’onere della prova e il termine prescrizionale.
Precisamente, a fronte della nuova classificazione extracontrattuale della responsabilità del medico, chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni avrà l’onere di provare non solo il pregiudizio subito, ma anche il nesso causale tra la condotta posta in essere dal medico e il danno effettivamente derivato (diversamente da quanto avviene nel caso di responsabilità contrattuale, ove, come noto, chi agisce in giudizio è tenuto a provare unicamente il contratto e/o il contatto con il medico ed allegare l’inadempimento di quest’ultimo). Ciò, entro il termine prescrizionale più breve di cinque anni (anziché di dieci come previsto per la responsabilità contrattuale).
Chiarito lo snodo principale del disegno di legge, le ulteriori novità che meritano approfondimento sono:
- la conferma del valore delle linee guida, alla luce del riferimento contenuto nella legge Balduzzi, come termine di confronto per stabilire il livello della responsabilità da attribuire al medico in caso di danno;
- il tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi nei termini e nelle forme previste dall’ 696 bis c.p.c. prima dell’avvio di qualsivoglia giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria, pena l’improcedibilità della domanda stessa;
- l’azione di rivalsa, che può essere esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione solo nel caso in cui si dimostri che quest’ultimo abbia agito con dolo o colpa grave;
- l’obbligo di assicurazione, gravante su tutte le aziende del servizio sanitario nazionale, strutture, enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, nonché sugli esercenti la professione sanitaria che svolgano la propria attività sia all’interno che al di fuori di una struttura sanitaria (pubblica e/o privata);
- il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria istituito presso CONSAP S.p.A. (concessionaria servizi assicurativi pubblici) che si occupa di risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui:
i) il danno sia di un importo eccedente i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria e/o dall’esercente la professione sanitaria;
ii) la struttura sanitaria e/o l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza, di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
Da un lato sono previste una serie di garanzie in favore degli esercenti le professioni sanitarie (anche nell’ottica di ridurre i costi derivanti dal fenomeno della medicina difensiva), dall’altro, il disegno di legge contiene alcune disposizioni a tutela del paziente: viene, tra l’altro, sancito il principio della sicurezza delle cure sanitarie ed affermato l’obbligo di trasparenza dei dati, con la previsione che la struttura rilasci la cartella clinica entro trenta giorni dalla richiesta.
Tutto ciò, in conformità agli intenti del relatore del disegno di legge, il quale, come dallo stesso dichiarato, si propone di ricostituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente.
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