Diverse sono le RSA lombarde ad aver recentemente ricevuto dalle ATS richieste di rimborso delle spese di assistenza sanitaria per i ricoveri dei loro ospiti, basate su asserite responsabilità da fatto illecito in capo alle medesime strutture (come, ad esempio, nel caso di cadute degli ospiti).

In tali comunicazioni le ATS intimano un termine per provvedere al rimborso secondo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento PagoPA allegato, minacciando, in difetto, azioni di rivalsa.

Si tratta, in realtà, di pretese del tutto infondate in mancanza di un preventivo accertamento delle responsabilità delle RSA nella causazione dei singoli eventi lesivi.

Non vi è, infatti, un obbligo di pagamento automatico in favore delle ATS, ma occorre verificare, caso per caso, la sussistenza degli elementi costitutivi delle richieste di rimborso.

In proposito, si è espressa in passato la Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 24289/2017 in tema di infortunio sul lavoro), escludendo che sussistano i presupposti di legge per la configurabilità di un’azione surrogatoria o di rivalsa, fermo restando, però, il diritto del SSN di agire per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti dell’autore di un fatto illecito.

Per la Suprema Corte non rileva il carattere gratuito della prestazione resa dal SSN: il fatto che il danneggiato non abbia sostenuto alcun esborso, infatti, non fa venir meno il costo oggettivo delle prestazioni sanitarie, né esclude che di tale costo possa essere chiamato a rispondere il danneggiante, secondo la regola generale della responsabilità extracontrattuale. Della gratuità delle prestazioni non può, invero, beneficiare chi ha determinato una lesione a terzi con la propria condotta illecita.

Quanto detto non si applica unicamente nell’ipotesi di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il cui finanziamento è previsto un contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private.

Qualificata, quindi, la fattispecie in esame nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, l’onere probatorio resta in capo al soggetto che voglia agire per il recupero delle spese di assistenza sanitarie: le ATS dovranno pertanto dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità, senza poter far discendere alcun automatismo dalle loro richieste di pagamento.