Venerdì 19 febbraio, il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto che introduce la possibilità di costituire  una startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

Seguirà il decreto direttoriale che approverà il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.
Il provvedimento consente quindi che per le startup il procedimento di costituzione sia assai più semplice e conveniente: la società potrà infatti essere immediatamente costituita eliminando i costi notarili della redazione per atto pubblico.

Start up innovative

Il decreto, che costituisce un nuovo importante elemento per favorire la nascita di start up innovative, si riferisce a quelle società definite dall’art. 25 del decreto legge 179/2012, cosiddetto Decreto Crescita 2.0, e successive modificazioni.

Si tratta di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa e non quotate, che:
– svolgano attività di impresa da non più di 5 anni;
– siano residenti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea, purché, in tal caso, abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
– rechino, a partire dal secondo anno di attività, un valore totale della produzione, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di Euro;
non distribuiscano e non abbiano distribuito utili;
– abbiano, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– non siano state costituite da una fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di un ramo di azienda;
– posseggano almeno dei seguenti ulteriori requisiti:

i) le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15 per cento;

ii) almeno due terzi della forza lavoro sia costituito da dipendenti in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stiano svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, o abbiano una laurea magistrale;

iii) siano titolari, depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o siano titolari dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario, purché tali privative attengano direttamente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

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