Molti atenei italiani hanno imposto, per anni, ai propri studenti il pagamento di tasse universitarie superiori ai limiti di legge.

La disciplina in materia (art. 5 del DPR n. 306 del 25.07.1997, rubricato “Limiti alla contribuzione studentesca”) prevede che l’importo della tassazione applicata agli studenti non possa eccedere il 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario che ogni ateneo riceve annualmente dallo Stato.

Tuttavia, dai dati ufficiali trasmessi al Ministero dell’Istruzione è emerso che più della metà delle università italiane avrebbe ingiustificatamente superato tale soglia.

È però ancora possibile domandare la restituzione di quanto pagato in eccesso per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, essendo intervenuto nel 2012 un emendamento del Governo Monti che ha inserito alcune modifiche nel sistema di contribuzione, consentendo di fatto agli atenei di derogare il limite di legge per gli anni successivi.

Gli studenti che intendono richiedere il rimborso dovranno allegare l’attestazione di avvenuto pagamento delle tasse, ovvero fornire prova di aver frequentato l’università nel periodo indicato, mediante, ad esempio, il tesserino di riconoscimento o il diploma di laurea.

Il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto ha trovato chiara e costante conferma nella giurisprudenza. Tra le varie pronunce, anche in ragione degli importi riconosciuti, degna di nota è la sentenza n. 1832 del 06.05.2016, con cui il Consiglio di Stato ha condannato un’università lombarda a restituire a oltre venti mila studenti circa 8 milioni di euro.