Con questo articolo inauguriamo una serie di contributi indirizzati alle imprese che operano nel settore tessile – moda, volta ad approfondire temi relativi alla proprietà intellettuale, ma non solo, cruciali per uno sviluppo del business che tenga conto dell’attuale contesto economico.

Partiamo da Ecolabel UE

Si tratta di un marchio di qualità ecologica volontario tra i primi ad essere introdotti, già nel 1992, e oggi disciplinato dal Regolamento CE n. 66/2010, aggiornato da ultimo nel 2017.

Ecolabel UE può essere apposto su prodotti e contraddistinguere servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, siano caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, promuovendo, quindi, l’economia circolare.

Considerata la crescente sensibilità per i temi della sostenibilità ambientale e della corporate social responsibility, Ecolabel UE oltre a qualificare l’impresa, offre anche un importante vantaggio competitivo visto che consente di certificare i propri sforzi in termini di sostenibilità e di comunicarli ai clienti. Questi ultimi potranno così essere a conoscenza del fatto che l’impresa realizza prodotti a ridotto impatto ambientale con la garanzia dell’attendibilità delle informazioni divulgate.

Come si può ottenere Ecolabel UE?

  • A livello europeo, vengono definiti i criteri di riferimento per determinati prodotti e servizi, sulla base di rapporti predisposti da organismi tecnico-scientifici e tenendo conto delle consultazioni effettuate con associazioni di produttori, di consumatori e ambientaliste. Tali criteri prevedono valori di soglia al rispetto dei quali l’impresa, previa istruttoria nazionale, potrà avvalersi del marchio Ecolabel UE.

I fattori presi in considerazione dai criteri sono: gli impatti ambientali più significativi (tra cui le emissioni e gli scarichi, il consumo di energia e di risorse, la sicurezza ambientale), la sostituzione di sostanze chimiche tossiche con sostanze più sicure e la riduzione dell’impatto ambientale grazie alla durata dei prodotti e la riutilizzabilità. Non vengono trascurati, però, gli aspetti sociali ed etici come le condizioni di lavoro e la riduzione degli esperimenti sugli animali.

Ad oggi, i criteri sono stati adottati dalla Commissione Europea per un’ampia gamma di beni, dai detersivi all’abbigliamento ed i tessuti, dalle calzature ai prodotti informatici: più di 37.000 prodotti venduti sul mercato europeo recano, infatti, il marchio Ecolabel UE.

Tali criteri possono avere una validità di 2- 6 anni e vengono periodicamente revisionati tenendo conto dell’evoluzione normativa e del mercato e dei progressi scientifici e tecnologici, così da assicurare che i prodotti continuino ad avere prestazioni ambientali del più alto livello.

  • Adottati a livello europeo i criteri, le imprese che realizzano prodotticon le caratteristiche ecologiche indicate possono presentare domanda di concessione della licenza d’uso del marchio Ecolabel UE all’organismo nazionale competente che, in Italia è la Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit.

Qual è l’iter di adesione delle imprese?

Se il prodotto rispetta i requisiti, la Sezione Ecolabel Italia delibera l’accoglimento della domanda, sottoscrive con l’impresa una licenza di marchio e rilascia il certificato Ecolabel UE che ha una durata variabile, indicata in ciascun contratto.

Quali sono le sorti del contratto di licenza in caso di revisione o proroga dei criteri Ecolabel UE?

  • In caso di revisione dei criteri Ecolabel UE, entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Europea, la Sezione Nazionale di Ecolabel informa le imprese licenziatarie dell’adozione dei nuovi criteri; chi intende continuare ad utilizzare il marchio deve avviare la procedura di rinnovo della licenza rispetto ai nuovi criteri, che segue l’iter sopraindicato;
  • in caso di proroga dei criteri senza alcuna modifica, viene invece comunicato alle imprese licenziatarie che il contratto è prorogato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri.

L’Ecolabel UE nel settore tessile e calzaturiero

Tra i prodotti per cui è possibile ottenere la licenza di uso del marchio Ecolabel UE ci sono i prodotti tessili e le calzature.

In particolare:

Quanto ai prodotti tessili, i criteri e le sottocategorie per assegnare l’Ecolabel UE riguardano:

  • fibre tessili: cotone, lino, lana, acrilico, elastan, poliammide, poliestere, polipropilene, fibre artificiali;
  • componenti e accessori: imbottiture, rivestimenti, laminati e membrane, accessori;
  • sostanze e processi chimici: sostanze soggette a restrizioni, sostituzione delle sostanze pericolose in tintura, stampa e concia, trattamento delle emissioni in aria e in acqua;
  • idoneità all’uso: variazione delle dimensioni durante il lavaggio e l’asciugatura, resistenza del colore al lavaggio, al sudore, allo sfregamento a umido e a secco e alla luce, resistenza al lavaggio dei prodotti di pulizia, resistenza della stoffa al pilling e all’abrasione e durata funzionale;
  • responsabilità sociale delle imprese: principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, divieto di sabbiatura del denim.

Per le calzature, i criteri per assegnare l’Ecolabel UE riguardano:

  • origine delle pelli e del cotone, del legno, del sughero e delle fibre artificiali di cellulosa;
  • riduzione del consumo idrico e restrizioni per la concia delle pelli;
  • emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma;
  • composti organici volatici;
  • sostanze pericolose nel prodotto e nei componenti della calzatura;
  • parametri che contribuiscono alla durata;
  • responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda le condizioni di lavoro;
  • imballaggi.

Con la Decisione 2020/1805/UE, entrambi i criteri per i quali era prevista la scadenza, rispettivamente, per il 5 dicembre 2020 e per il 5 agosto 2022, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2025.