Tribunale di Modena, 07.03.2017, sentenza

Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 391 del 07.03.2017, ha affermato che è onere del correntista, il quale agisce in giudizio per ottenere la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, produrre la copia del contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto periodici.

Nel caso di specie, un correntista ha convenuto in giudizio la propria banca contestando l’illegittima applicazione nel corso degli anni della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di interessi usurari, di variazioni di tassi non approvate, di tassi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto non concordate. Sulla base di tali allegazioni, il correntista ha quindi chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto contrattuale.

Si è costituita in giudizio la banca eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.

Il Tribunale ha rilevato che la verifica dell’operato da parte della banca in relazione ai profili di illegittimità denunciati dall’attore era ostacolata dall’omesso deposito, da parte di quest’ultimo, del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.

Secondo il Tribunale, infatti, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa.

La mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito dell’attore, poiché – trattandosi del soggetto che agisce per la ripetizione – è la parte gravata dal relativo onere probatorio. Né si può ritenere che tale omissione possa essere sanata accogliendo la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il presupposto per l’emanazione di tale ordine è che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, non può essere ordinata l’esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.

Nella fattispecie in esame il correntista non ha mai negato di aver ricevuto regolarmente gli estratti conto bancari nel corso del rapporto e, pertanto, ben avrebbe potuto produrli tempestivamente in giudizio, assolvendo così all’onere probatorio posto a suo carico.

Inoltre, per il Tribunale la norma di cui all’art. 119 T.U.B. non è applicabile per ottenere l’ordine di esibizione in giudizio della copia dell’originario contratto di conto corrente atteso che tale norma si applica solo per le copie delle singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni.

La mancata produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto periodici ha quindi impedito al Tribunale di accertare la presenza delle clausole nulle indicate dall’attore e di ricostruire l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute.

Alla luce delle ragioni sopra esposte, il Tribunale ha pertanto rigettato la domanda formulata dall’attore condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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