Il Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021, convertito con Legge n. 147 del 21 ottobre 2021, ha introdotto, a partire dal prossimo 15 novembre, il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” finalizzato a sostenere le imprese in crisi che hanno comunque prospettive di risanamento aziendale.

Lo strumento è rivolto agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza ma per i quali risulta “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.

Per accedere a tale strumento, l’imprenditore, tramite piattaforma telematica nazionale accessibile attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, deve chiedere la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è quello di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

L’esperto viene nominato da una commissione costituita presso le Camere di Commercio e il suo incarico si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina (termine prorogabile su accordo di tutte le parti una sola volta per un massimo di altri centottanta giorni), non è stata individuata, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento dello stato di crisi o di insolvenza.

Durante tale periodo, l’imprenditore può:

  • chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio o l’adozione di misure cautelari necessarie a condurre a termine le trattative;
  • dichiarare che, per tutta la durata delle trattative o fino all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicherà nei suoi confronti la disciplina codicistica in tema di riduzione del capitale sociale per perdite né si verificherà la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale;
  • chiedere al Tribunale di rideterminare equamente le condizioni dei contratti ad esecuzione continuata o periodica per il periodo necessario ad assicurare la continuità aziendale nonché di essere autorizzato al trasferimento dell’azienda o di alcuni suoi rami in deroga all’art. 2560, comma II, c.c. e, quindi, senza la responsabilità dei debiti da parte del cessionario.

Al termine delle trattative, l’imprenditore, grazie all’ausilio dell’esperto, può concludere:

  • un contratto, con uno o più creditori, finalizzato alla ristrutturazione del debito;
  • una convenzione di moratoria con uno o più creditori;
  • un accordo con i creditori, sottoscritto anche dall’esperto, che produrrà gli effetti di un piano di risanamento anche senza l’attestazione.

Se l’esperto, nella propria relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno purtroppo avuto esito positivo, l’imprenditore, nei sessanta giorni successivi al deposito della relazione, può comunque presentare una proposta di concordato semplificato per la cessione di tutti i propri beni, corredato da un piano di liquidazione.