Garanzia per vizi della cosa venduta: la pronuncia delle Sezioni Unite
Nella news dello scorso 28.11.2018 vi avevamo segnalato il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla natura degli atti idonei ad interrompere la prescrizione della garanzia prevista dall’art. 1495c.c.
Contrasto su cui eravamo in attesa della pronuncia dirimente delle Sezioni Unite giunta, finalmente, con la sentenza n. 18672 del 11/07/2019.
Come anticipato, sul punto esistevano due orientamenti contrastanti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione:
- un primo orientamento che riteneva sufficiente ad interrompere la prescrizione della garanzia una mera manifestazione stragiudiziale a volerla esercitare;
- un secondo orientamento più restrittivo che, invece, non riteneva sufficiente un atto di costituzione in mora stragiudiziale, ma richiedeva che la garanzia fosse fatta valere in un apposito giudizio.
Orbene, le Sezioni Unite si sono recentemente espresse a favore della prima tesi, argomentando la decisione sia con motivazioni logico – sistematiche, condotte sulla scorta dell’interpretazione della norma in esame, che di carattere socio-economico, rilevando come la scelta di abbracciare la prima tesi si concilia anche con la finalità di bilanciare gli interessi delle parti coinvolte.
Ammettere l’idoneità interruttiva dell’atto stragiudiziale, infatti, agevola la risoluzione preventiva delle controversie.
Da un lato è data al venditore la possibilità di intervenire spontaneamente per emendare i vizi della cosa e, dall’altro, il compratore non è sempre costretto ad adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti, con i costi e le tempistiche riconnesse al procedimento, così prevenendo, altresì, un’inutile proliferazione di giudizi.
In ragione di ciò, quindi, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto:
“nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c., comma 1.”. (Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, n.18672.).