Il periodo di prova nel contratto a termine: le nuove regole a partire dal 2025

La disciplina del contratto a termine ha visto negli ultimi anni numerose modifiche, spesso accompagnate da svariate interpretazioni.
L’ultimo intervento in materia arriva con il Collegato Lavoro (Legge 203/2024), che è entrato in vigore il 12 gennaio 2025.
La novità riguarda il periodo di prova, uno degli aspetti più delicati e spesso fonte di dubbi interpretativi.
Fino ad oggi, l’art. 7 del D.Lgs 104/2022 stabiliva che, nel contratto a termine, il periodo di prova dovesse essere proporzionato alla durata del contratto ed alle mansioni da svolgere. Una formula generica che, purtroppo, lasciava spazio a numerose incertezze.
La nuova normativa ha avuto l’obiettivo di semplificare e chiarire questo aspetto, in linea con le indicazioni della Direttiva UE 2019/1152, che punta a rendere le condizioni di lavoro più trasparenti e prevedibili.
La nuova formula
Il cuore della modifica è contenuto nell’art. 13 del Collegato Lavoro, che stabilisce con precisione la durata del periodo di prova: 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
E’ previsto poi un limite minimo per la prova pari a 2 giorni ed un limite massimo differenziato:
– per i contratti di durata fino a 6 mesi il limite massimo è di 15 giorni
– mentre per i contatti di durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi il limite massimo è di 30 giorni.
Sembra tutto chiaro, ma c’è un piccolo dettaglio che non sfugge certamente ai lettori più attenti: i calcoli non tornano. Se, ad esempio, si considera un contratto di 6 mesi, il periodo di prova dovrebbe essere di 12 giorni, ma la legge lo fissa a 15. Lo stesso vale per i contratti di 12 mesi, dove la durata massima della prova dovrebbe essere di 24 giorni, ma la legge prevede 30 giorni.
Cosa fare? La risposta arriva dal principio del favor lavoratoris che permea il nostro ordinamento, secondo cui, in caso di incertezze o ambiguità, la normativa deve essere interpretata in favore del lavoratore. Quindi il consiglio è di applicare la nuova formula di calcolo in modo puntuale per evitare contestazioni.
E’ sulla base dello stesso principio che la norma fa salve disposizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva. Secondo il Ministero del Lavoro, che è intervenuto con la circolare n. 6 del 27.03.2025, ciò significa che i contratti applicati in azienda possono derogare al limite minimo ma non a quello massimo.
Un’altra questione riguarda poi i contratti superiori a 12 mesi. Secondo il Ministero del Lavoro il periodo di prova deve essere calcolato in base nuova formula introdotta e cioè 1 giorno ogni 15 giorni di calendario considerando l’intera a durata del contratto.
La necessità di un approccio critico
La risposta arriva dal principio del favor lavoratoris che permea il nostro ordinamento, secondo cui, in caso di incertezze o ambiguità, la normativa deve essere interpretata in favore del lavoratore.
Quindi, il consiglio per i datori di lavoro è di adottare il conteggio che porta a un periodo di prova inferiore, per evitare di eccedere rispetto alla durata prevista dalla nuova formula introdotta dal Collegato Lavoro.
È per lo stesso motivo che la norma fa salve disposizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva. Secondo il Ministero del Lavoro, che è intervenuto con la circolare n. 6 del 27.03.2025, ciò significa che i contratti applicati in azienda possono derogare al limite minimo ma non a quello massimo.
Un’altra questione riguarda poi i contratti superiori a 12 mesi. Secondo il Ministero del Lavoro, il periodo di prova deve essere calcolato in base alla nuova formula introdotta, e cioè 1 giorno ogni 15 giorni di calendario, considerando l’intera durata del contratto.
La necessità di un approccio critico
La legge ha cercato di rendere più chiara la disciplina del periodo di prova nei contratti a termine, ma, come spesso accade, non basta limitarsi ad applicare pedissequamente il dettato normativo. È fondamentale avere un occhio critico e una visione d’insieme, considerando anche le specificità di ogni contratto e le eventuali previsioni della contrattazione collettiva.